Art. 2 Criteri per la redazione del piano 1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011. In particolare il piano: a) evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell'offerta di gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un'adeguata sovra-capacita', al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare l'offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e alla realizzazione di una adeguata capacita' di trasporto bidirezionale continua di cui all'articolo 6, comma 5, del Regolamento CE n. 994/2010, nonche' della economicita' ed efficacia degli investimenti e della tutela dell'ambiente; b) descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonche' alle eventuali criticita' e congestioni, attuali o previste, e agli investimenti necessari per il loro superamento; c) individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione dell'investimento e' stata gia' adottata e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo decennale; d) prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di: 1) sviluppare nuove interconnessioni con l'estero; 2) realizzare una capacita' di trasporto bidirezionale continua secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011; 3) ottimizzare l'utilizzo della capacita' di trasporto dei gasdotti esteri verso l'Italia, anche attraverso lo sviluppo di procedure di allocazione congiunta della capacita', al fine di incrementare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27; e) indica per tutti i progetti definiti: 1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 e al presente decreto, nonche' le scelte adottate per minimizzare le interferenze con il territorio e gli impatti previsti sull'ambiente, elencando le soluzioni alternative esaminate; 2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di economicita' e di efficacia di cui al presente comma; 3) il programma degli investimenti e la data prevista di realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle principali attivita', giustificando eventuali modifiche delle citate tempistiche rispetto al piano gia' pubblicato; f) evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la sostenibilita' del piano, nonche' le fonti di finanziamento. 2. Nell'elaborazione del piano i gestori: a) tengono in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea; b) prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del mercato, nonche' con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale; c) indicano i criteri utilizzati per la stima dell'evoluzione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per l'analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della capacita' di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.
Note all'art. 2: Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) n. 994/2010 e' pubblicato nella GUUE n. L 295 del 12.11.2010. Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012 , n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): "Capo IV - Disposizioni in materia di energia Art. 14. (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese) (Omissis). 5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.".