Art. 2 
 
                 Criteri per la redazione del piano 
 
  1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali  fissati
dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011.  In  particolare
il piano: 
    a)  evidenzia  le  misure  infrastrutturali  volte  a   garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza  dell'approvvigionamento,  a
fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell'offerta di
gas  naturale,  prevedendo  anche  la  realizzazione  di  un'adeguata
sovra-capacita',    al    fine    di    aumentare    la     sicurezza
dell'approvvigionamento, di creare le condizioni  per  supportare  lo
sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo,  di
assicurare l'offerta in concorrenza per promuovere  lo  sviluppo  del
sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo  conto
delle  disposizioni  relative  alla  sicurezza  del  sistema  di  cui
all'articolo  8  del  decreto   legislativo   n.   93/2011   e   alla
realizzazione di una adeguata capacita'  di  trasporto  bidirezionale
continua di cui all'articolo  6,  comma  5,  del  Regolamento  CE  n.
994/2010, nonche' della economicita' ed efficacia degli  investimenti
e della tutela dell'ambiente; 
    b) descrive lo stato della rete di  trasporto  del  gas  naturale
articolata nelle sue componenti  di  rete  nazionale  e  di  rete  di
trasporto regionale, unitamente agli elementi che la  caratterizzano,
inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto,
stoccaggio e rigassificazione  esistenti  e  previsti,  nonche'  alle
eventuali criticita'  e  congestioni,  attuali  o  previste,  e  agli
investimenti necessari per il loro superamento; 
    c) individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla
rete regionale, da costruire o potenziare nell'arco  dei  dieci  anni
successivi,  specificando  le  motivazioni  alla  base  delle  scelte
pianificatorie,  precisando  quelle  per  le   quali   la   decisione
dell'investimento e' stata gia' adottata e quelle da  realizzare  nel
primo triennio del periodo decennale; 
    d) prevede le opportune forme  di  coordinamento  con  i  gestori
esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di: 
      1) sviluppare nuove interconnessioni con l'estero; 
      2) realizzare una capacita' di trasporto bidirezionale continua
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4,  del  decreto
legislativo n. 93/2011; 
      3) ottimizzare l'utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  dei
gasdotti esteri verso  l'Italia,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di
procedure di  allocazione  congiunta  della  capacita',  al  fine  di
incrementare la sicurezza e l'economicita' degli  approvvigionamenti,
anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 14,  comma  5,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito  in  legge  24  marzo
2012, n. 27; 
    e) indica per tutti i progetti definiti: 
      1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  93/2011  e  al  presente
decreto, nonche' le scelte adottate per minimizzare  le  interferenze
con il territorio e gli impatti previsti sull'ambiente, elencando  le
soluzioni alternative esaminate; 
      2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi  di
economicita' e di efficacia di cui al presente comma; 
      3) il programma  degli  investimenti  e  la  data  prevista  di
realizzazione  con  separata   evidenza   delle   tempistiche   delle
principali attivita', giustificando eventuali modifiche delle  citate
tempistiche rispetto al piano gia' pubblicato; 
    f) evidenzia la  descrizione  della  struttura  finanziaria,  con
indicazione  dei  dati   economico-finanziari   che   supportano   la
sostenibilita' del piano, nonche' le fonti di finanziamento. 
  2. Nell'elaborazione del piano i gestori: 
    a)   tengono   in   debito   conto   i   progetti   di   sviluppo
infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea; 
    b) prevedono le  opportune  forme  di  coinvolgimento  con  altri
gestori, sia appartenenti sia non  appartenenti  all'Unione  Europea,
con operatori del mercato, nonche' con altri operatori proprietari di
infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli  investimenti
previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale; 
    c) indicano i criteri utilizzati per la stima dell'evoluzione del
rapporto tra domanda ed offerta del sistema  del  gas  naturale,  per
l'analisi dei costi e dei benefici relativi  alla  realizzazione  del
piano e per la valutazione della capacita' di trasporto  incrementale
derivante dalla realizzazione del piano, con particolare  riferimento
ai vincoli di esercizio della rete. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo degli articoli 8 e 16 del  citato  decreto
          legislativo n.  93  del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il Regolamento (CE) n.  994/2010  e'  pubblicato  nella
          GUUE n. L 295 del 12.11.2010. 
              Si trascrive  il  testo  dell'art.  14,  comma  5,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012 , n. 1 (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'): 
              "Capo IV - Disposizioni in materia di energia 
              Art.   14.   (Misure   per   ridurre   i    costi    di
          approvvigionamento di gas naturale per le imprese) 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine   di   promuovere   la   sicurezza   degli
          approvvigionamenti   e   la   riduzione   dei   costi    di
          approvvigionamento di  gas  naturale,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, anche attraverso l'impresa maggiore  di  trasporto,
          monitorano il grado di  utilizzo  dei  gasdotti  esteri  di
          importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro
          ottimale  utilizzo  e  la  allocazione   coordinata   delle
          capacita'  lungo  tali  gasdotti  e  ai   loro   punti   di
          interconnessione,  in  coordinamento  con   le   competenti
          autorita'   dell'Unione   europea   e   dei   Paesi   terzi
          interessati.".