Art. 3 
 
        Modalita' di comunicazione e pubblicazione del piano 
 
  1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni
i gestori: 
    a) pubblicano annualmente il calendario  per  l'elaborazione  del
piano  sul  proprio  sito  internet  e  avviano   la   richiesta   di
informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro
il 1° settembre di ciascun anno; 
    b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il  termine
del 31 marzo  di  ciascun  anno  ai  fini  della  consultazione,  con
evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle
proposte e delle informazioni ricevute; 
    c) tenuto conto degli esiti della consultazione,  trasmettono  il
piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero,  all'Autorita'
e alle Regioni  interessate,  nonche'  comunicano  sul  proprio  sito
internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano  in
lingua italiana ed in lingua inglese.