Art. 3 Modalita' di comunicazione e pubblicazione del piano 1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori: a) pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno; b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute; c) tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all'Autorita' e alle Regioni interessate, nonche' comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.