Art. 4 
 
                        Valutazione del piano 
 
  1. Il  Ministero  provvede  ad  acquisire,  entro  due  mesi  dalla
richiesta,  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere
delle   Regioni   territorialmente   interessate   dagli   interventi
programmati nel piano. Successivamente  il  Ministero  e  l'Autorita'
valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze,  anche  ai
fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011. 
  2. Il Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita', se  il  piano
contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di  investimenti
individuati nel  corso  della  procedura  consultiva  e  se  esso  e'
coerente con il piano decennale di  sviluppo  della  rete  a  livello
comunitario  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  lettera  b),   del
Regolamento  CE  n.  715/2009,  con  particolare   riferimento   alle
prospettive europee di sviluppo del  mercato  e  di  sicurezza  degli
approvvigionamenti,   nonche'    con    i    piani    di    sicurezza
dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti  da  accordi
internazionali. 
  3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
6, del decreto legislativo n. 93/2011. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo  dell'art.  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 93 del 2011: 
              "Art. 3.  (Infrastrutture  coerenti  con  la  strategia
          energetica nazionale) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  sono
          individuate, sulla base degli scenari di  cui  all'articolo
          1, comma 2, e in coerenza con il Piano  d'Azione  Nazionale
          adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con  il
          Piano d'Azione  per  l'efficienza  energetica  adottato  in
          attuazione della direttiva 2006/32/CE,  con  riferimento  a
          grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
          le necessita' minime di realizzazione o di  ampliamento  di
          impianti   di   produzione   di   energia   elettrica,   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto, di  stoccaggio
          in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di  prodotti
          petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
          di trasporto di  energia,  anche  di  interconnessione  con
          l'estero,    tenendo    conto    della    loro    effettiva
          realizzabilita' nei tempi previsti, al fine  di  conseguire
          gli obiettivi di politica energetica nazionale,  anche  con
          riferimento agli obblighi derivanti  dall'attuazione  delle
          direttive  comunitarie  in  materia  di   energia,   e   di
          assicurare adeguata sicurezza, economicita'  e  concorrenza
          nelle forniture di energia. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato,  con  le
          stesse modalita' di cui al  comma  1,  con  cadenza  almeno
          biennale in funzione delle esigenze di conseguimento  degli
          obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo  conto  della
          effettiva   evoluzione   della    domanda    di    energia,
          dell'integrazione  del  sistema  energetico  italiano   nel
          mercato interno  dell'energia  e  dell'effettivo  grado  di
          avanzamento  della   realizzazione   delle   infrastrutture
          individuate. 
              3. Le amministrazioni interessate  a  qualunque  titolo
          nelle   procedure   autorizzative   delle    infrastrutture
          individuate ai sensi del  comma  1  attribuiscono  ad  esse
          priorita' e urgenza negli adempimenti e  nelle  valutazioni
          di propria competenza. 
              4.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  da  parte   delle
          amministrazioni  regionali  competenti  dei   termini   per
          l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli  atti  di
          propria  competenza,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, assegna  alla  regione  interessata  un  congruo
          termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
          Decorso  inutilmente  il  termine   di   cui   al   periodo
          precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita  la  regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito  commissario,  che
          provvede all'espressione  dei  pareri  ovvero  all'adozione
          degli atti. 
              5. Gli impianti e infrastrutture individuati  ai  sensi
          del comma 1 sono dichiarati di pubblica  utilita',  nonche'
          urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative  vigenti,
          restando alla valutazione  dell'amministrazione  competente
          la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche  per
          altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
          comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. 
              6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al  comma  1
          e' inclusa  tra  i  criteri  di  valutazione  ai  fini  del
          riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei  terzi  alle
          infrastrutture prevista per gli impianti  e  infrastrutture
          del sistema elettrico e del gas  naturale  ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni comunitarie. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
          a), b), e c), e comma 11 della legge  23  agosto  2004,  n.
          239, sono adottati indirizzi al fine di  mantenere  in  via
          prioritaria  per   gli   impianti   e   le   infrastrutture
          individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti  volte
          a facilitare la realizzazione di impianti e  infrastrutture
          di tale tipologia, nonche' di attribuire  agli  impianti  e
          alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
          comma 1 i  maggiori  costi  dei  relativi  potenziamenti  o
          estensioni  delle  reti  di  trasmissione  e  trasporto  di
          energia necessari alla realizzazione degli stessi  impianti
          e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas esercita le proprie competenze  in  materia  tariffaria
          coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.". 
              Il Regolamento (CE) n.  715/2009  e'  pubblicato  nella
          GUUE n. L 211 del 14.8.2009.