Art. 4 Valutazione del piano 1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l'Autorita' valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011. 2. Il Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita', se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso e' coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonche' con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali. 3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011: "Art. 3. (Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza nelle forniture di energia. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate. 3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza. 4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti. 5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. 6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per gli impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b), e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.". Il Regolamento (CE) n. 715/2009 e' pubblicato nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.