Art. 14 
 
 
     Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle  spese  sostenute  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  al  31  dicembre  2013,  con
l'esclusione delle  spese  per  gli  interventi  di  sostituzione  di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta  efficienza  ed
impianti geotermici a bassa  entalpia  nonche'  delle  spese  per  la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1  si  applica  nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis  del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 
  3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo  e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.