Art. 17 
 
 
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di  manutenzione  straordinaria  di  caldaie,  caminetti  e  stufe  a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  di
sistemi geotermici  a  bassa  entalpia  e  di  pompe  di  calore,  e'
conseguita con il possesso dei  requisiti  tecnico  professionali  di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo  4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37. 
    2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le  province  autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e  province
autonome possono riconoscere ai soggetti  partecipanti  ai  corsi  di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione  lavorativa
e di collaborazione tecnica continuativa svolti  presso  imprese  del
settore.».