Art. 18 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e)  ed
f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli
Allegati B ed I del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,
nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  come
modificato dal  presente  decreto,  sono  abrogati  i  commi  1  e  2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso. 
  3.  Nel  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  ovunque
ricorrano le parole: «attestato di  certificazione  energetica»  sono
sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».