Art. 8 
 
 
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
      «A tali fini: 
        a) i soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  comunicano
all'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti  termici
l'ubicazione  e  le  principali  caratteristiche  degli  impianti  di
proprieta' o dai medesimi gestiti  nonche'  le  eventuali  successive
modifiche significative; 
        b)  le  societa'  di  distribuzione  dei  diversi   tipi   di
combustibile, a  uso  degli  impianti  termici,  comunicano  all'ente
competente  in  materia   di   controlli   sugli   impianti   termici
l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse  rifornite  al  31
dicembre di ogni anno; 
        c) l'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti
termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere
a) e b) per via informatica.»; 
    b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «5-ter.  In  tale  contesto,  fermo  restando  il  divieto   di
aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi  previsti
dal presente decreto in conformita'  alla  direttiva  2010/31/UE,  le
regioni possono provvedere o prendere provvedimenti  migliorativi  di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di: 
        a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche  con
l'utilizzo  di  soluzioni  alternative,  in  relazione  a  specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata  onerosita',  che  comunque
garantiscano  un  equivalente  risultato  sul   bilancio   energetico
regionale; 
        b) semplificazioni amministrative in  materia  di  esercizio,
manutenzione  controllo   e   ispezione   degli   impianti   termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria. 
      5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter  devono  essere
compatibili con il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente  decreto  legislativo  e
devono essere notificati alla Commissione europea. 
      5-quinquies. Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono
inoltre a: 
        a) istituire un sistema di riconoscimento degli  organismi  e
dei soggetti cui affidare le attivita' di  ispezione  sugli  impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo  programmi  per  la  loro  qualificazione,  formazione  e
aggiornamento professionale, tenendo  conto  dei  requisiti  previsti
dalle norme nazionali e  nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in
materia di libera circolazione dei servizi. 
        b) avviare programmi di verifica  annuale  della  conformita'
dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 
      5-sexies. Le regioni e le province autonome,  anche  attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il  Ministero  dello  sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche con  il  Ministero  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  per  la  definizione
congiunta: 
        a) di metodologie di  calcolo  della  prestazione  energetica
degli edifici; 
        b) di metodologie per la determinazione dei requisiti  minimi
di edifici e impianti; 
        c) di sistemi di classificazione  energetica  degli  edifici,
compresa  la  definizione  del  sistema  informativo  comune  di  cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d); 
        d) del Piano nazionale destinato ad aumentare  il  numero  di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2; 
        e)  dell'azione  di  monitoraggio,  analisi,  valutazione   e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui
agli articoli 10 e 13.».