Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le commissioni mediche locali costituite prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto restano operative sino alla  costituzione
delle nuove commissioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Passera,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Gnudi,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali, il turismo e lo sport 
 
                                  Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                  Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 5, foglio n. 309