Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile. 3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificita' ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono: a) individuare le modalita' piu' opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e piu' efficaci per lo svolgimento delle previste attivita' di controllo, accertamento e ispezione, anche: 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido; 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto; 3) differenziando le modalita' e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5; b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonche' per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalita' uniformi su tutto il territorio regionale. 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile; b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici nonche' avviare programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione; d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. 1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 17. Clausola di cedevolezza. 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.". - Si riporta l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. (Omissis). 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti.".