Art. 11 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto  vigono
le  sanzioni  previste  dall'articolo  15,  comma  5,   del   decreto
legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore  di
condominio e terzo responsabile, e comma 6, a  carico  dell'operatore
incaricato del controllo e manutenzione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 15, commi 5 e 6, del citato decreto
          legislativo n. 192 del 2005: 
              "Art. 15. Sanzioni. 
              (Omissis). 
              5.  Il  proprietario  o   il   conduttore   dell'unita'
          immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
          terzo che se ne e'  assunta  la  responsabilita',  che  non
          ottempera a quanto  stabilito  dell'art.  7,  comma  1,  e'
          punito con la sanzione amministrativa non inferiore  a  500
          euro e non superiore a 3000 euro. 
              6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
          che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7,  comma  2,
          e' punito con la sanzione amministrativa  non  inferiore  a
          1000 euro e non superiore  a  6000  euro.  L'autorita'  che
          applica la sanzione deve dame comunicazione alla Camera  di
          commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   di
          appartenenza    per    i     provvedimenti     disciplinari
          conseguenti.".