Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
contenute nell'articolo 2, comma 1, e  nell'Allegato  A  del  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 192 del 2005: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si definisce: 
                a)  «edificio»  e'  un   sistema   costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti  e   dispositivi
          tecnologici che si trovano stabilmente al suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi  a  un
          intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate  o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
                b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
          il quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia
          di  inizio  attivita',  comunque  denominato,   sia   stata
          presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
                c)  «prestazione  energetica,  efficienza  energetica
          ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua  di
          energia effettivamente consumata o  che  si  prevede  possa
          essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
          un uso standard dell'edificio, compresi la  climatizzazione
          invernale e estiva, la preparazione  dell'acqua  calda  per
          usi igienici sanitari, la ventilazione  e  l'illuminazione.
          Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
          tengono conto della  coibentazione,  delle  caratteristiche
          tecniche e di installazione, della  progettazione  e  della
          posizione   in   relazione    agli    aspetti    climatici,
          dell'esposizione al sole e dell'influenza  delle  strutture
          adiacenti,  dell'esistenza  di  sistemi  di  trasformazione
          propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
          degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il  fabbisogno
          energetico; 
                d)  «attestato  di  certificazione  energetica  o  di
          rendimento  energetico  dell'edificio»  e'   il   documento
          redatto nel rispetto delle  norme  contenute  nel  presente
          decreto,   attestante   la   prestazione   energetica    ed
          eventualmente alcuni  parametri  energetici  caratteristici
          dell'edificio; 
                e) «cogenerazione»  e'  la  produzione  e  l'utilizzo
          simultanei di energia meccanica o elettrica  e  di  energia
          termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
          determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; 
                f)  «sistema  di  condizionamento   d'aria»   e'   il
          complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
          trattamento dell'aria, attraverso il quale  la  temperatura
          e' controllata o puo' essere  abbassata,  eventualmente  in
          combinazione   con   il   controllo   della   ventilazione,
          dell'umidita' e della purezza dell'aria; 
                g) «generatore di calore o caldaia» e'  il  complesso
          bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido
          termovettore il calore prodotto dalla combustione;".