Art. 3 
 
              Valori massimi della temperatura ambiente 
 
  1.  Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate
nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita'  immobiliare,  non
deve superare: 
    a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attivita'
industriali, artigianali e assimilabili; 
    b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 
  2.  Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione
estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate  nei
singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve
essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 
  3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto con accorgimenti che  non
comportino spreco di energia. 
  4. Gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e
assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche'  le  strutture  protette  per  l'assistenza  e  il
recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a
servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e  2,
limitatamente alle zone riservate alla permanenza  e  al  trattamento
medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e
di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali,
le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di
temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e  2,  qualora
elementi oggettivi o  esigenze  legati  alla  specifica  destinazione
d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori. 
  5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali  e
assimilabili, le autorita'  comunali  possono  concedere  deroghe  ai
limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
    a)  le  esigenze  tecnologiche   o   di   produzione   richiedano
temperature diverse dai valori limite; 
    b) l'energia termica per la climatizzazione  estiva  e  invernale
degli ambienti derivi da sorgente non  convenientemente  utilizzabile
in altro modo.