Art. 5 Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. 2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.