Art. 5 
 
Facolta' delle  Amministrazioni  comunali  in  merito  ai  limiti  di
                  esercizio degli impianti termici 
 
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  i  sindaci,  con
propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata  giornaliera  di
attivazione degli impianti termici, nonche'  stabilire  riduzioni  di
temperatura ambiente massima consentita sia nei  centri  abitati  sia
nei singoli immobili. 
  2. I sindaci assicurano l'immediata informazione  alla  popolazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.