Art. 3 
 
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
               certificazione energetica degli edifici 
 
  1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita'  di  giudizio
dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici  abilitati,
all'atto   di   sottoscrizione   dell'attestato   di   certificazione
energetica, dichiarano: 
    a) nel caso di certificazione di edifici  di  nuova  costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa  attraverso
il  non  coinvolgimento  diretto  o   indiretto   nel   processo   di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare  o  con  i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne  al  richiedente,  che  in
ogni caso non deve essere ne' il  coniuge  ne'  un  parente  fino  al
quarto grado; 
    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza  di
conflitto di  interessi,  ovvero  di  non  coinvolgimento  diretto  o
indiretto con i produttori dei materiali e  dei  componenti  in  esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi  che  possano  derivarne  al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
fino al quarto grado.