Art. 4 Funzioni delle Regioni e Province autonome 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attivita' di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; c) promuovere attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualita' dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. 3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, I della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/9 l/CE.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: «9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.».