Art. 4 
 
             Funzioni delle Regioni e Province autonome 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo,  fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano per le  regioni  e  province  autonome  che  non
abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare  propri  provvedimenti   in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data  di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo,  per
promuovere la tutela degli  interessi  degli  utenti  attraverso  una
applicazione omogenea della  predetta  norma  sull'intero  territorio
nazionale, nel disciplinare la  materia  le  regioni  e  le  province
autonome  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario  nonche'  dei  principi  fondamentali   della   direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: 
    a) adottare un sistema di riconoscimento dei  soggetti  abilitati
di cui all'articolo 2  a  svolgere  le  attivita'  di  certificazione
energetica degli edifici, nel rispetto  delle  norme  comunitarie  in
materia di libera circolazione dei servizi; 
    b) promuovere  iniziative  di  informazione  e  orientamento  dei
soggetti certificatori e degli utenti finali; 
    c)  promuovere  attivita'  di  formazione  e  aggiornamento   dei
soggetti certificatori; 
    d) monitorare  l'impatto  del  sistema  di  certificazione  degli
edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i
cittadini; 
    e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e  degli
enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema
di  accertamento  della  correttezza  e  qualita'  dei   servizi   di
certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso  enti
pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita  la
qualificazione e indipendenza, e  assicurare  che  la  copertura  dei
costi  avvenga  con  una  equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
interessati al servizio; 
    f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri
strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso  a
qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. 
  3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano   gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a
favorire un graduale ravvicinamento dei  propri  provvedimenti  anche
nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le  regioni  e
le province autonome, di cui al decreto  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le  province  autonome
provvedono  affinche'   sia   assicurata   la   coerenza   dei   loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a
          quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,  I  della
          Costituzione, e fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
          16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  per  le
          norme afferenti a materie  di  competenza  esclusiva  delle
          regioni e province autonome, le norme del presente  decreto
          e dei decreti ministeriali  applicativi  nelle  materie  di
          legislazione concorrente si  applicano  per  le  regioni  e
          province autonome che  non  abbiano  ancora  provveduto  al
          recepimento della direttiva 2002/91/CE fino  alla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
          ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Nel  dettare  la
          normativa di attuazione le regioni e le  province  autonome
          sono   tenute   al   rispetto   dei    vincoli    derivanti
          dall'ordinamento comunitario e  dei  principi  fondamentali
          desumibili dal presente decreto e  dalla  stessa  direttiva
          2002/9 l/CE.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  9,  del
          citato decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              «9. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   d'intesa   con   la   Conferenza    unificata,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto  conto  di
          quanto previsto  nei  commi  precedenti,  predispone  Linee
          guida nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli
          edifici,  sentito  il   CNCU,   prevedendo   anche   metodi
          semplificati che minimizzino gli oneri.».