Art. 5 Criteri di controllo della qualita' del servizio di certificazione energetica 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo. 2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: «Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. (Omissis). 2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.».