Art. 5 
 
                 Criteri di controllo della qualita' 
              del servizio di certificazione energetica 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
procedono ai controlli della qualita' del servizio di  certificazione
energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di
una procedura di controllo congruente con gli obiettivi  del  decreto
legislativo  e  le   finalita'   della   certificazione   energetica,
coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera
e). Ove non diversamente  disposto  da  norme  regionali  i  predetti
controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti  a  cui  sono
demandati gli accertamenti e le  ispezioni  necessari  all'osservanza
delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi   di   energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di  climatizzazione,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo. 
  2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: 
    a) l'accertamento documentale degli attestati  di  certificazione
includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; 
    b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; 
    c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              «Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti  locali).
          - 1. (Omissis). 
              2. Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza
          periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o
          anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
          climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi
          avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
          finali e l'integrazione di  questa  attivita'  nel  sistema
          delle ispezioni degli impianti  all'interno  degli  edifici
          previsto all'articolo l, comma 44, della  legge  23  agosto
          2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il  minor
          impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',
          le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono
          previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma  l,  sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: 
                a) ridurre il consumo  di  energia  e  i  livelli  di
          emissioni inquinanti; 
                b)  correggere  le  situazioni  non   conformi   alle
          prescrizioni del presente decreto; 
                c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; 
                d)    monitorare    l'efficacia    delle    politiche
          pubbliche.».