Art. 6 Disposizioni finali 1. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 6, comma 5, del citato decreto legislativo del n. 192 del 2005: «Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). - (Omissis). 5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.».