Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per gli edifici  gia'  dotati  di  attestato  di  certificazione
energetica, sottoposti  ad  adeguamenti  impiantistici,  compresa  la
sostituzione del  generatore  di  calore,  l'eventuale  aggiornamento
dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo, puo' essere  predisposto  anche  da  un  tecnico
abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al  comma  2,
lettera b),  dell'articolo  2,  dell'impresa  di  costruzione  ovvero
installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  sono  modificate  e
integrate con la medesima procedura. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 5, del citato  decreto
          legislativo del n. 192 del 2005: 
              «Art. 6 (Certificazione energetica  degli  edifici).  -
          (Omissis). 
              5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
          rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale
          massima di dieci anni a partire dal  suo  rilascio,  ed  e'
          aggiornato  ad  ogni  intervento  di  ristrutturazione  che
          modifica  la   prestazione   energetica   dell'edificio   o
          dell'impianto.».