Art. 3 
 
 
             Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. Nell'articolo 73 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:  «5-ter.
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica  anche  nell'ipotesi
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o  da  assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di  quelli
previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale.»