Art. 4 
 
 
Compiti attribuiti al commissario straordinario del  Governo  per  le
                      infrastrutture carcerarie 
 
  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre  2014
e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i  seguenti
ulteriori compiti: 
    a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria; 
    b) manutenzione straordinaria,  ristrutturazione,  completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; 
    c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di  alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria, al  di  fuori  delle  aree  di
notevole  interesse  pubblico   sottoposte   a   vincolo   ai   sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    d) destinazione e valorizzazione dei beni  immobili  penitenziari
anche  mediante  acquisizione,   cessione,   permuta   e   forme   di
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o
piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato  nazionale
e locale; 
    e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e  atti
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine  della
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita'  di
cui alla lettera d); 
    f)  raccordo  con  il  capo   Dipartimento   dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile; 
  2. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e),  sono
adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio. 
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario
del Governo per le infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. 
  4. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le  modalita'  previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il   medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti  una  relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123. 
  5. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui  al  comma  1,  sono  adottati  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  6. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  al
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,  ove  necessario,  di
cui alle Ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nn.
3861/2010 e 3995/2012,  limitatamente  alle  deroghe  alla  legge  29
luglio 1949, n. 717,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383,
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
  7. Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  dicembre   2012,   al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  le  infrastrutture  carcerarie   e'
assegnata  una  dotazione  organica  di  ulteriori  quindici  unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle  dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita  dal  medesimo  Commissario.  Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle  Agenzie
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con  oneri  a
carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la
piena  operativita'  della  struttura,  il  medesimo  Commissario  e'
altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo  determinato,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla
contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  8. Sono  confermate  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  gia'
assegnate  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili  sul  cap.
5421 assegnato alla contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  9. Al Commissario straordinario del Governo per  le  infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.