Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.