IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett.  n),
e sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 1989,  n.  357,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in
materia di reclutamento del personale della scuola; 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e
4; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,   recante   approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo
16 aprile  1994,  n.  297  cit.,  in  base  al  quale  l'abilitazione
all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per  il
reclutamento del personale docente nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e  in
particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei
requisiti dei docenti che insegnano  nei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale delle regioni, "il possesso di  abilitazione
all'insegnamento"; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria  e  Romania,  da  cui  si
desume il principio generale della  valorizzazione  della  esperienza
professionale maturata; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter,
che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al  completamento
del processo di razionalizzazione  e  accorpamento  delle  classi  di
concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di  specializzazione
per l'insegnamento secondario; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente: "Definizione della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010),  e
in particolare gli articoli 5, 11 e  15,  concernenti  la  disciplina
degli accessi ai percorsi  di  tirocinio  formativo  attivo  per  gli
insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo  grado  nonche'
della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; 
  Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010,
con il quale e'  stata  ritenuta  meritevole  di  approfondimento  la
questione, gia' sollevata  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del  riconoscimento  del
servizio  prestato  presso  le  istituzioni   scolastiche   ai   fini
dell'accesso al  tirocinio  formativo  attivo,  con  il  suggerimento
all'Amministrazione di tener  conto,  nella  fase  di  passaggio  dal
vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale  maturata  dai
docenti a  tempo  determinato,  ferma  restando  la  possibilita'  di
fissare presupposti e limiti di tale rilevanza  e  di  graduarne  gli
effetti; 
  Visto il parere reso in via definitiva dal  medesimo  Consiglio  di
Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010,  con  il  quale,  pur  essendo
stata  rimessa  la  questione   al   responsabile   esercizio   della
discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono  state  ritenute
non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa
l'impossibilita'  di  prevedere,  in  via  transitoria,  un   accesso
automatico al tirocinio formativo attivo  da  parte  di  chi  sia  in
possesso di un'anzianita' minima di servizio; 
  Considerato che, ai sensi degli articoli  5  e  15,  comma  4,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  n.  249  del  2010,  l'accesso  ai  percorsi  formativi   e'
determinato sulla base della programmazione regionale degli  organici
e del  conseguente  fabbisogno  di  personale  docente  nelle  scuole
statali,  deliberato  ai  sensi  dell'articolo  39,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite  del  30  per  cento  in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e
tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la
rilevazione  del  predetto  fabbisogno  di   personale   e'   operata
esclusivamente  in  funzione  della  copertura  di  posti  vacanti  e
disponibili, in correlazione al previsto  turn  over  del  successivo
triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee  che  si
verificano nel  sistema  nazionale  di  istruzione  e  in  quello  di
istruzione  e  formazione  professionale,  che  comportano   comunque
ricorso ad assunzioni con  contratto  a  tempo  determinato  per  far
fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema; 
  Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite  del  30  per
cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n.  249  del
2010  e'  insufficiente  a   coprire   le   suddette   disponibilita'
temporanee; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che,  in  attuazione  dei  citati
articoli 5 e 15, per l'anno  accademico  2011/2012  ha  stabilito  il
numero  dei  posti   disponibili   a   livello   nazionale   per   le
immatricolazioni  ai  corsi  di  tirocinio   formativo   attivo   per
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado; 
  Preso  atto  che   l'articolo   15   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non
ha previsto un accesso automatico al tirocinio  formativo  attivo  da
parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita'  di  servizio
prestato  nelle   istituzioni   scolastiche,   come   gia'   rilevato
espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; 
  Ravvisata, in base alle considerazioni  svolte,  la  necessita'  di
rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e
all'adeguata considerazione del servizio prestato senza  il  possesso
del prescritto titolo di abilitazione; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e  valutato  di  conformarsi
parzialmente al predetto parere in relazione:  a)  alla  proposta  di
introduzione di una lettera  d)  all'articolo  15,  comma  1-ter,  in
quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia  diversa
non offre le  necessarie  garanzie  di  qualita'  e  continuita'  del
medesimo che costituiscono il necessario presupposto  all'istituzione
dei percorsi per quanto sostenuto  in  premessa;  b)  all'ampliamento
agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita'  di
istituire convenzioni  con  le  istituzioni  universitarie  ed  AFAM,
ritenendo sufficienti le modifiche introdotte;  c)  all'equiparazione
della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali  a  41
crediti formativi universitari, in quanto gia'  i  predetti  percorsi
rappresentano  una  drastica  riduzione  dei  percorsi  ordinamentali
attualmente previsti in cinque anni; 
  Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  espresso
nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto  di  non  conformarsi
alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio  di
cui all'articolo 15, comma 13,  lettera  a),  in  quanto  i  percorsi
abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e  limitato,
mentre  e'  ordinamentale  la  scelta  di  valorizzare  i  titoli  di
servizio; 
  Visto  il   parere   del   Consiglio   nazionale   degli   studenti
universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012; 
  Visto il parere  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre  2012,  e
ritenuto di non conformarsi alle proposte di  modifica  alla  tabella
11-bis, in  quanto  i  settori  accademici  indicati  non  consentono
l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche
atte a rendere la predetta tabella  compatibile  con  le  istituzioni
dell'Afam; 
  Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del  6
dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica  e
della  Camera  dei  deputati  competenti   per   materia,   espressi,
rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti  condizioni  formulate
dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in  quanto  la
definizione  dei  punteggi  da  attribuire  ai  diversi  percorsi  di
abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di  istituto
e' materia non appartenente a questo  provvedimento,  i  cui  confini
sono delimitati dalla norma di  delega,  ma  rientra  in  un  diverso
regolamento  disciplinante  il  conferimento   delle   supplenze   al
personale docente ed educativo;  n.  4,  in  quanto  i  requisiti  di
servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione
dei percorsi  speciali  prevista  a  decorrere  dall'anno  accademico
2012-2013, al fine di consentire il  contestuale  svolgimento  con  i
percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere  dal
medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale  di  abilitazione
non prevede la presenza di figure tutoriali; 
  Ritenuto di accogliere la condizione n.  2  della  VII  Commissione
della Camera dei  deputati  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa
vigente e di considerare soddisfatta la condizione n.  3,  in  quanto
l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente
estesa al comparto Afam; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  nota
n. 1573 del 6 marzo 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5,  11  e  15  del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  ricerca  10
settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei
requisiti  e  delle  modalita'  della   formazione   iniziale   degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo
2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              Il testo  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249
          (Definizione  della  disciplina  dei  requisiti   e   delle
          modalita' della formazione iniziale degli insegnanti  della
          scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della  scuola
          secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo
          2, comma 416, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio  2011,
          n. 24 S.O. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  33,  sesto  comma,
          della Costituzione: 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo del decreto-legge 6  novembre  1989,  n.  357,
          convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre  1989,
          n. 417 (Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale
          della scuola), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 gennaio 1990, n. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 19
          novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti  didattici
          universitari): 
              "Art. 3.Diploma di laurea. 
              1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha  una
          durata non inferiore a quattro anni e non superiore  a  sei
          ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate  conoscenze
          di   metodi   e   contenuti   culturali,   scientifici    e
          professionali di livello superiore. 
              2. Uno specifico corso di  laurea,  articolato  in  due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale  degli  insegnanti,  rispettivamente,   della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme del relativo stato giuridico. Il  diploma  di  laurea
          costituisce titolo  necessario,  a  seconda  dell'indirizzo
          seguito, ai fini dell'ammissione ai  concorsi  a  posti  di
          insegnamento  nella   scuola   materna   e   nella   scuola
          elementare. Il diploma  di  laurea  dell'indirizzo  per  la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a  posti  di
          istitutore o istitutrice nelle istruzioni  educative  dello
          Stato.. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
          i  dipartimenti  interessati;  per  il  funzionamento   dei
          predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il  loro
          consenso,  i  professori  ed  i  ricercatori  di  tutte  le
          facolta'  presso  cui   le   necessarie   competenze   sono
          disponibili. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6.  Con  lo  stesso  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica di cui al comma 3 o con altro  decreto  adottato
          con le medesime  modalita',  di  concerto  altresi'  con  i
          Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e
          con gli altri  Ministri  interessati,  sono  individuati  i
          profili professionali per i quali,  salvo  le  eventuali  e
          opportune integrazioni, il diploma  di  laurea  di  cui  al
          comma  2   e'   titolo   valido   per   l'esercizio   delle
          corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche  funzionali
          del pubblico impiego per le  quali  il  diploma  di  laurea
          costituisce titolo per l'accesso. 
              7. 
              8. Con decreto del Ministro della pubblica  istruzione,
          emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
          e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
          per il graduale passaggio al nuovo ordinamento,  anche  con
          riferimento ai diritti degli insegnanti di  scuola  materna
          ed elementare in servizio." 
              "Art. 4.Diploma di specializzazione. 
              1.  Il  diploma  di   specializzazione   si   consegue,
          successivamente alla laurea, al  termine  di  un  corso  di
          studi di durata non inferiore a due anni  finalizzato  alla
          formazione  di   specialisti   in   settori   professionali
          determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al
          D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. 
              2.  Con  una  specifica  scuola   di   specializzazione
          articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta'  ed
          i dipartimenti interessati, ed in  particolare  le  attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,  anche  attraverso   attivita'   di   tirocinio
          didattico,  degli  insegnanti  delle   scuole   secondarie,
          prevista dalle norme del relativo stato giuridico. 
              L'esame finale per  il  conseguimento  del  diploma  ha
          valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
          aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi  di
          laurea.   I   diplomi   rilasciati    dalla    scuola    di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie. 
              2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 8. 
              3. 
              4.  Con  lo  stesso  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica di cui al comma 3 o con altro  decreto  adottato
          con le medesime  modalita',  di  concerto  altresi'  con  i
          Ministri di grazia e giustizia e per la funzione  pubblica,
          sono determinati i diplomi di specializzazione  di  cui  al
          comma 2 che in relazione a specifici profili  professionali
          danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione
          per l'esercizio  delle  corrispondenti  professioni  ovvero
          danno titolo per  l'accesso  alla  dirigenza  nel  pubblico
          impiego.". 
              Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  402  del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 402.Requisiti generali di ammissione. 
              1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di  studi
          universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti  dagli
          articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341  ,  ai
          fini dell'ammissione ai concorsi a posti e  a  cattedre  di
          insegnamento nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ivi
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  e'
          richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: 
              a) diploma conseguito presso  le  scuole  magistrali  o
          presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per
          i concorsi a posti di docente di scuola materna; 
              b) diploma conseguito presso  gli  istituti  magistrali
          per i concorsi a posti di docente elementare; 
              c) laurea conformemente a quanto stabilito con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione,  od  abilitazione
          valida per l'insegnamento  della  disciplina  o  gruppo  di
          discipline cui il concorso si riferisce, per i  concorsi  a
          cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie,
          tranne che per gli insegnamenti per i quali e'  sufficiente
          il diploma di istruzione secondaria superiore. 
              2. Per le classi di concorso per le quali  e'  prevista
          l'ammissione sulla base dei titoli  artistico-professionali
          e artistici, si tiene conto dei titoli  medesimi  in  luogo
          del titolo di studio. L'accertamento  dei  titoli,  qualora
          non  sia  gia'  avvenuto,   e'   operato   dalla   medesima
          commissione giudicatrice del  concorso,  prima  dell'inizio
          delle prove di esame. 
              3. Per l'ammissione agli esami di concorso  a  cattedre
          di insegnamento dell'educazione musicale sono validi  anche
          gli attestati finali  di  corsi  musicali  straordinari  di
          durata complessiva di studi  non  inferiore  a  sette  anni
          svolti presso i  Conservatori  di  musica  e  gli  istituti
          musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a  decorrere
          dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti  all'esito  di
          corsi  i  cui  programmi  abbiano  ottenuto  l'approvazione
          ministeriale. 
              4. Alla data di scadenza dei termini  di  presentazione
          della domanda  e',  altresi',  richiesto  il  possesso  dei
          requisiti per l'ammissione  ai  concorsi  di  accesso  agli
          impieghi civili dello Stato. 
              5. Si applicano le deroghe e le elevazioni  del  limite
          di eta' previste dalle norme vigenti. 
              6.  Non  si  applica  alcun  limite  di  eta'  per   la
          partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
          del conseguimento dell'abilitazione. Non si  applica  alcun
          limite di eta' per la partecipazione ai concorsi  per  soli
          titoli.". 
              La legge 5 febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate), e' stata pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              Il  testo  della  legge   3   maggio   1999,   n.   124
          (Disposizioni urgenti in materia di personale  scolastico),
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  maggio
          1999, n. 107. 
              Il testo della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione),  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  (Norme  generali  e
          livelli essenziali delle prestazioni  relativi  al  secondo
          ciclo del sistema educativo di istruzione e  formazione,  a
          norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53): 
              "Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti. 
              1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali  dei
          requisiti  dei  docenti,  che  le  attivita'  educative   e
          formative siano affidate a personale docente in possesso di
          abilitazione all'insegnamento e ad esperti in  possesso  di
          documentata esperienza maturata per almeno cinque anni  nel
          settore professionale di riferimento.". 
              Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania), e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4-ter,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              (Omissis).". 
              Per  i  riferimenti  al  citato  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  249
          del 2010, si vedano le note al titolo. 
              Si riporta il testo dell'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
              a) i concorsi sono espletati su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
              b) il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
              d) la prova attitudinale deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
              e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  in   materia   di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. ....( Sostituisce il comma 47 dell'art.  1,  L.  23
          dicembre 1996, n. 662). 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17.  Il  termine  del  31   dicembre   1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. Il personale di cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'articolo 9,  comma  19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  parole:  «31  dicembre
          1997» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  1998».
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  le  parole  «31
          dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          1998». L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche  previste
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". 
              Il testo  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  14  marzo  2012,  n.  31
          (Definizione dei posti disponibili a livello nazionale  per
          le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo  Attivo
          per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
          di  primo  e  di  secondo  grado,  per  l'anno   accademico
          2011-2012), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          marzo 2012, n. 68. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 5, 11 e 15 del  citato  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca n. 249del 2010, come  modificati  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 5. Programmazione degli accessi 
              1.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce annualmente con proprio decreto  la
          programmazione  degli  accessi  ai  percorsi  di  cui  agli
          articoli 3 e 13. 
              2.  Il  numero  complessivo   dei   posti   annualmente
          disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato  sulla
          base del fabbisogno di personale  docente  abilitato  nelle
          scuole del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,
          previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione. 
              2-bis. Ai fini della determinazione del  fabbisogno  di
          cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: 
              a)  della  programmazione  regionale   degli   organici
          deliberata  ai  sensi  dell'articolo  39  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449; 
              b) del contingente di  personale  docente  assunto  con
          contratto a tempo determinato su posti disponibili  ma  non
          vacanti, nell'anno scolastico precedente. 
              2-ter. Il numero di  posti  individuato  ai  sensi  del
          comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per  cento  per
          la copertura delle esigenze delle scuole  paritarie  e  dei
          percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  delle
          regioni. 
              2-quater. Per l'attivazione  dei  percorsi  di  cui  al
          comma 1 si  tiene  conto  altresi'  dell'offerta  formativa
          degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica,
          musicale e coreutica. 
              3. Le modalita' di svolgimento, la  valorizzazione  del
          servizio  eventualmente  svolto  e  di  particolari  titoli
          accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso  ai
          percorsi di cui agli articoli 3  e  13  sono  definite  con
          apposito    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca." 
              Art. 11. Docenti tutor 
              1. Per lo svolgimento delle attivita' di  tirocinio  le
          facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e
          dirigente in servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione. Ai predetti  docenti  sono
          affidati compiti tutoriali, in qualita' di: 
              a) tutor coordinatori; 
              b) tutor dei tirocinanti. 
              2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: 
              a)  orientare  e  gestire  i  rapporti  con   i   tutor
          assegnando gli studenti alle  diverse  classi  e  scuole  e
          formalizzando  il  progetto  di   tirocinio   dei   singoli
          studenti; 
              b) provvedere alla formazione del  gruppo  di  studenti
          attraverso le attivita' di tirocinio  indiretto  e  l'esame
          dei materiali di  documentazione  prodotti  dagli  studenti
          nelle attivita' di tirocinio; 
              c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio
          diretto e indiretto; 
              d) seguire le relazioni finali per quanto  riguarda  le
          attivita' in classe. 
              3.  I  tutor  dei  tirocinanti  hanno  il  compito   di
          orientare gli studenti rispetto agli assetti  organizzativi
          e  didattici  della  scuola  e  alle  diverse  attivita'  e
          pratiche  in   classe,   di   accompagnare   e   monitorare
          l'inserimento in classe e la gestione diretta dei  processi
          di  insegnamento  degli  studenti  tirocinanti.  I  docenti
          chiamati a svolgere i predetti compiti sono  designati  dai
          coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici  preposti
          alle scuole iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  12,
          tra  i  docenti  in  servizio   con   contratto   a   tempo
          indeterminato nelle medesime istituzioni e che  ne  abbiano
          fatto domanda. 
              4. I corsi di laurea magistrale di cui  all'articolo  6
          si  avvalgono  altresi'  di  tutor  organizzatori,  cui  e'
          assegnato il compito di: 
              a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita',
          le  istituzioni  scolastiche   e   i   relativi   dirigenti
          scolastici; 
              b) gestire tutte le attivita' amministrative legate  ai
          distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole
          e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto  con  gli
          studenti e alle attivita' di tirocinio in generale; 
              c) coordinare la  distribuzione  degli  studenti  nelle
          diverse scuole; 
              d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il
          contingente  di  studenti  da  seguire  nel   percorso   di
          tirocinio. 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  stabiliti  i
          contingenti del personale della scuola  necessario  per  lo
          svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e  4  e
          la loro ripartizione  tra  le  facolta'  o  le  istituzioni
          dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  di
          riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti
          ai predetti compiti. Sulla base dei  criteri  di  selezione
          stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse  assegnati,
          le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo
          svolgimento   delle   selezioni.   La   facolta'   provvede
          all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una  durata
          massima  di   quattro   anni,   non   e'   consecutivamente
          rinnovabile ed e' prorogabile solo per un  ulteriore  anno.
          L'incarico e' soggetto a conferma  annuale  secondo  quanto
          previsto al comma 7. Il suo  svolgimento  comporta,  per  i
          tutor coordinatori, un esonero  parziale  dall'insegnamento
          e,   per   i   tutor   organizzatori,   l'esonero    totale
          dall'insegnamento stesso. 
              5-bis. La  determinazione  dei  contingenti  dei  tutor
          coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i  parametri  di
          assegnazione previsti dal decreto di cui al  comma  5  sono
          derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa. 
              6.  I  tutor  coordinatori  e  i  tutor   organizzatori
          rispondono,  nello  svolgimento  dei   loro   compiti,   al
          consiglio di facolta'. 
              7. Il consiglio di facolta'  procede  annualmente  alla
          conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e  dei  tutor
          organizzatori sulla base dei seguenti parametri: 
              a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro
          percorso formativo; 
              b) gestione dei  rapporti  con  le  scuole  e  con  gli
          insegnanti ospitanti; 
              c)   gestione   dei    rapporti    con    l'istituzione
          universitaria; 
              d) gestione dei casi a rischio. 
              8. Il consiglio di facolta'  puo'  predisporre,  per  i
          tirocinanti,  questionari  di  valutazione  dell'esperienza
          svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della
          conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati  raccolti
          con i questionari sono pubblici." 
              "Art. 15. Norme transitorie e finali 
              1. Conseguono l'abilitazione per  l'insegnamento  nella
          scuola secondaria di primo e  secondo  grado,  mediante  il
          compimento del  solo  tirocinio  formativo  attivo  di  cui
          all'articolo 10: 
              a) coloro che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento  sono  in  possesso   dei   requisiti
          previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
          30  gennaio  1998,  n.  39,  e  dal  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   9
          febbraio  2005,  n.  22,  per  l'accesso  alle  Scuole   di
          specializzazione  per   l'insegnamento   secondario   e   i
          possessori di laurea magistrale che, secondo  l'allegato  2
          al decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
          del  26  luglio  2007  e   successive   modificazioni,   e'
          corrispondente ad una delle lauree  specialistiche  cui  fa
          riferimento  il  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; 
              b) coloro che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  e  sino  all'attivazione  dei   percorsi
          formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b),  e
          3,  sono  iscritti  a  uno  dei  percorsi  finalizzati   al
          conseguimento dei titoli di cui alla lettera a); 
              c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in
          possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di
          educazione  fisica  (ISEF)  gia'   valido   per   l'accesso
          all'insegnamento di educazione fisica. 
              1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e
          le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica sedi dei corsi  biennali  di  secondo  livello  a
          indirizzo  didattico  di  cui  al  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137,
          purche' sedi di dipartimenti di didattica della  musica,  e
          al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  7  ottobre  2004,  n.  82,  istituiscono  e
          attivano percorsi formativi  abilitanti  speciali  definiti
          dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che  ne
          costituisce parte integrante, finalizzati al  conseguimento
          dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola  secondaria
          di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui  al
          comma 1-ter, nonche' i percorsi  di  cui  al  comma  16-bis
          relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 
              1-ter. Ai  percorsi  di  cui  al  comma  1-bis  possono
          partecipare i  docenti  non  di  ruolo,  ivi  compresi  gli
          insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione
          ovvero di idoneita' alla classe di concorso  per  la  quale
          chiedono  di  partecipare  e  in  possesso  dei   requisiti
          previsti  al  comma  1,  abbiano  maturato,   a   decorrere
          dall'anno scolastico  1999/2000  fino  all'anno  scolastico
          2011/2012 incluso, almeno tre anni di  servizio  in  scuole
          statali,  paritarie  ovvero  nei   centri   di   formazione
          professionale.  Il  servizio   prestato   nei   centri   di
          formazione  professionale  riconducibile   a   insegnamenti
          compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato
          per garantire l'assolvimento dell'obbligo di  istruzione  a
          decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009.  Ai  fini  del
          presente comma e' valido anche  il  servizio  prestato  nel
          sostegno. Gli aspiranti che abbiano  prestato  servizio  in
          piu' anni e in piu' di una classe di  concorso  optano  per
          una sola di esse, fermo restando il  diritto  a  conseguire
          ulteriori abilitazioni nei  percorsi  ordinari  di  cui  al
          comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti  previsti
          dal presente comma e'  valutabile  il  servizio  effettuato
          nella stessa classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,
          prestato per ciascun anno  scolastico  per  un  periodo  di
          almeno 180 giorni ovvero quello  valutabile  come  anno  di
          servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
          legge 3 maggio 1999,  n.  124.  Il  suddetto  requisito  si
          raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello  stesso
          anno e per la stessa classe  di  concorso  o  posto,  nelle
          scuole  statali,   paritarie   e   centri   di   formazione
          professionale. 
              1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti
          speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La
          frequenza ai percorsi non e' compatibile con  la  frequenza
          di corsi universitari che si concludano con il rilascio  di
          titoli accademici, inclusi i percorsi di  cui  al  presente
          decreto. 
              1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta  formativa
          di cui ai commi  1-bis  e  16-bis,  gli  atenei  ovvero  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica   possono   attivare   le   iniziative   di   cui
          all'articolo 4, comma 5, anche al  fine  di  assicurare  la
          possibilita'  di  frequenza  dei  percorsi.  In   caso   di
          impossibilita'  o  comunque  di  difficolta'  derivanti  da
          qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle
          classi di concorso previste dal  vigente  ordinamento,  gli
          atenei ovvero le istituzioni di alta formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica  stipulano,   sentiti   gli   uffici
          scolastici regionali, apposite convenzioni con  istituzioni
          scolastiche  autonome,  individuate  dagli  stessi   uffici
          scolastici,  e  con   le   fondazioni   di   partecipazione
          istitutive degli istituti tecnici superiori. 
              1-sexies. Con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono emanate  disposizioni
          organizzative    atte    a    garantire,    nel    rispetto
          dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di  finanza
          pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti
          i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e  16-bis
          che ne facciano richiesta  nelle  modalita'  stabilite  dal
          decreto medesimo e tenuto conto anche della  disponibilita'
          ricettiva sostenibile dalle universita'. 
              2. I  decreti  di  cui  (seguivano  alcune  parole  non
          ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9,
          comma 3 possono prevedere, in  caso  di  ampliamento  degli
          insegnamenti relativi alle classi di concorso della  scuola
          secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita'
          di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui
          all'articolo  10,  comma  3  del  Regolamento  emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89, alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale  n.
          65, registrata alla Corte dei conti il  20  agosto  2010  e
          alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n.  57,
          registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, ulteriori
          crediti formativi universitari o accademici, per un massimo
          di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso  del
          tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti  previsti
          dalla  tabella  11  ai   fini   dell'integrazione   e   del
          rafforzamento delle relative competenze disciplinari. 
              3. I titoli di studio posseduti dai  soli  soggetti  di
          cui al  comma  1,  lettere  a)  e  c)  mantengono  la  loro
          validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle
          graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti  dai
          soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati  dal
          compimento del tirocinio formativo attivo  e  costituiscono
          titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento  per
          le   rispettive   classi   di   concorso.    A    decorrere
          dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4,
          5, 6, 7, 8,  9  e  10  allegate  al  presente  regolamento,
          unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo  di
          cui all'articolo 10,  sostituiscono  integralmente  per  le
          relative classi di concorso i titoli previsti  dal  decreto
          ministeriale  30  gennaio  1998,  n.   39,   e   successive
          integrazioni e modificazioni. 
              4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui  al
          comma 1 sono a numero  programmato  secondo  le  specifiche
          indicazioni  annuali  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai  sensi
          dell'articolo 5. 
              5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica che istituiscono  corsi  di
          tirocinio formativo  attivo  curano  lo  svolgimento  della
          relativa prova d'accesso. La prova, che mira  a  verificare
          le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
          insegnamento della classe di abilitazione, si  articola  in
          un test preliminare a carattere  nazionale,  in  una  prova
          scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e  le
          modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti
          annualmente  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              6. Il test preliminare comporta  l'attribuzione  di  un
          massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo  di  30
          punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori
          punti possono essere attribuiti per titoli  di  studio,  di
          servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate  nel
          comma 13. 
              7. Il test  preliminare  e'  una  prova  costituita  da
          domande a  risposta  chiusa  con  4  opzioni  di  tipologie
          diverse, incluse domande volte a verificare  le  competenze
          linguistiche e la comprensione dei testi. 
              8. Per essere ammesso alla prova scritta  il  candidato
          deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 
              9.  La  prova  scritta,  predisposta   a   cura   delle
          universita'  o  delle  istituzioni   di   alta   formazione
          artistica,  musicale,  coreutica,  consta  di   domande   a
          risposta  aperta  relative  alle  discipline   oggetto   di
          insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di
          classi  di  concorso  per   l'insegnamento   delle   lingue
          classiche sono previste prove di traduzione;  nel  caso  di
          classi di  concorso  per  l'insegnamento  dell'italiano  e'
          prevista una prova di analisi dei testi. 
              10. Per essere ammesso alla prova  orale  il  candidato
          deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 
              11. La prova orale, valutata in ventesimi, e'  superata
          se il candidato riporta una votazione maggiore o  uguale  a
          15/20.  La  prova  e'  organizzata  tenendo   conto   delle
          specificita' delle varie classi  di  laurea.  Nel  caso  di
          classi di  abilitazione  per  l'insegnamento  delle  lingue
          moderne e' previsto  che  la  prova  si  svolga  in  lingua
          straniera; nel caso di classi di abilitazione  affidate  al
          settore  dell'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica la prova orale  puo'  essere  sostituita  da  una
          prova pratica. 
              12. Il superamento  della  prova  orale  e'  condizione
          imprescindibile  per  l'accesso  al   tirocinio   formativo
          attivo. 
              13. I punti riservati al servizio prestato,  ai  titoli
          di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: 
              a) servizio  prestato  nelle  istituzioni  del  sistema
          nazionale  dell'istruzione  nella   specifica   classe   di
          concorso o in altra classe di concorso  che  comprenda  gli
          insegnamenti previsti nella classe di concorso per  cui  si
          concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: 
              i) 360 giorni: 4 punti; 
              ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; 
              iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; 
              iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori  180  giorni.
          Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale  a  coprire
          10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3,
          lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi  all'articolo
          10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di
          cui al presente comma svolgano  attivita'  di  insegnamento
          nelle  istituzioni  scolastiche   del   sistema   nazionale
          dell'istruzione, le convenzioni  di  cui  all'articolo  12,
          comma 1 sono stipulate con le istituzioni  scolastiche  ove
          essi prestano servizio, anche se non accreditate  ai  sensi
          del medesimo articolo , in modo da  consentire  l'effettivo
          svolgimento del tirocinio senza  interrompere  la  predetta
          attivita'; 
              b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli
          specifici contenuti disciplinari della relativa  classe  di
          abilitazione: 6 punti; 
              c) attivita'  di  ricerca  scientifica  sulla  base  di
          rapporti  a   tempo   determinato   costituiti   ai   sensi
          dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449 ovvero dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre
          2005,  n.  230  svolta  per  almeno  due  anni,  anche  non
          consecutivi, in ambito inerente  agli  specifici  contenuti
          disciplinari  della  relativa  classe  di  abilitazione:  4
          punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei  rispettivi
          obblighi  contrattuali,   i   predetti   soggetti   possono
          frequentare   il   tirocinio   formativo    attivo    senza
          interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione  di
          appartenenza   e   anche   in   assenza    di    preventiva
          autorizzazione della stessa; 
              d) valutazione del percorso  di  studi  e  della  media
          degli  esami   di   profitto   della   laurea   magistrale,
          specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del  diploma
          accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; 
              e)  votazione  della   tesi   di   laurea   magistrale,
          specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del  diploma
          accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; 
              f) pubblicazioni o altri titoli di studio  strettamente
          inerenti  ai  contenuti  disciplinari   della   classe   di
          abilitazione, questi ultimi di durata non  inferiore  a  60
          crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti. 
              14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo
          attivo e' formata  sommando,  ai  punteggi  conseguiti  dai
          candidati che hanno superato il test preliminare, la  prova
          scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale  a
          21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per  la  prova
          scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale,  il
          punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
          dai medesimi presentati. In caso di parita'  di  punteggio,
          prevale il candidato che abbia una maggiore  anzianita'  di
          servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso  si
          tratti  di  candidati  che  non  abbiano  svolto  servizio,
          prevale il candidato piu' giovane. 
              15. Ai fini  dell'assegnazione  del  punteggio  di  cui
          all'articolo 10, comma 10, si considera la media  ponderata
          dei voti conseguiti negli esami di  profitto  della  laurea
          magistrale o della laurea specialistica o  la  media  degli
          esami di profitto della laurea di  vecchio  ordinamento  in
          base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio  formativo
          attivo e  degli  esami  di  profitto  sostenuti  nel  corso
          dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami  integrativi  di
          cui ai commi 3 e 4, fino a  un  massimo  di  30  punti.  Il
          punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di
          abilitazione all'insegnamento. 
              16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono
          attivare  percorsi  formativi  finalizzati   esclusivamente
          all'acquisizione di  titolo  valido  all'inserimento  nella
          seconda fascia delle graduatorie di istituto  destinati  ai
          diplomati che hanno titolo  all'insegnamento  nella  scuola
          materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  29  luglio  1997.
          L'ammissione al percorso e' subordinata al  superamento  di
          una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui  al
          comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui  ai  commi
          8, 10 e 11. Il percorso  prevede  il  conseguimento  di  60
          crediti  formativi  finalizzati  al   rafforzamento   delle
          competenze di cui all'articolo 2. Il percorso  si  conclude
          con un esame avente valore abilitante e che consiste  nella
          redazione e nella discussione di un elaborato originale, di
          cui e' relatore  un  docente  del  percorso,  che  coordini
          l'esperienza  professionale  pregressa  con  le  competenze
          acquisite. La commissione di abilitazione e'  composta  dai
          docenti del  percorso  e  da  un  rappresentante  designato
          dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso
          in centesimi. 
              16-bis. Sono ammessi al percorso di cui  al  comma  16,
          senza la necessita' di sostenere la  prova  di  accesso,  i
          soggetti ivi  contemplati  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio previsti dal comma  1-ter,  relativi  alla  scuola
          dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini  del  raggiungimento
          dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli
          anni di servizio prestati nella  scuola  dell'infanzia  con
          quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per
          il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello
          relativo alla scuola primaria. 
              16-ter. Resta fermo il  valore  dei  titoli  conseguiti
          entro i termini di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29  luglio  1997  quali
          titoli di accesso ai concorsi per titoli ed  esami,  titoli
          di accesso alla terza fascia delle graduatorie di  istituto
          e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  lettera
          g), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 
              17. Coloro che hanno  superato  l'esame  di  ammissione
          alle  scuole   di   specializzazione   per   l'insegnamento
          secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso
          la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per  le
          classi di  concorso  per  le  quali  era  stata  effettuata
          l'iscrizione  attraverso  il   compimento   del   tirocinio
          formativo  attivo  di  cui  all'articolo  10  senza   dover
          sostenere l'esame di ammissione  e  con  il  riconoscimento
          degli eventuali crediti acquisiti. 
              18. Per assicurare il  completamento  del  percorso  di
          studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze
          della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore
          del  presente  decreto,  gli  insegnanti  ed  i   dirigenti
          distaccati a tempo pieno  e  a  tempo  parziale  presso  le
          facolta' in cui si sono svolti  i  predetti  corsi  durante
          l'anno accademico  2009-2010,  a  domanda,  possono  essere
          confermati nell'incarico di docenza fino  al  completamento
          dei corsi. 
              19. Coloro i quali alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto  sono  iscritti  al  corso  di  laurea  in
          scienze della formazione primaria concludono  il  corso  di
          studi e conseguono  l'abilitazione  all'insegnamento  nella
          scuola dell'infanzia e nella  scuola  primaria  secondo  la
          normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 
              20. I diplomi accademici di II  livello  conseguiti  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre  2004,
          e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
          n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di  entrata  in
          vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai
          fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di  primo  e
          di  secondo  grado,  per  le  classi  di  concorso   o   di
          abilitazione di riferimento. 
              21. Coloro i quali alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto sono iscritti ai corsi di  diploma  di  II
          livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto
          del  ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e  al  decreto  del  ministro
          dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n.  137
          presso  le  istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
          musicale e coreutica, concludono il corso di studi  secondo
          la  normativa  vigente  all'atto  dell'immatricolazione   e
          precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il
          conseguimento del previsto  titolo  finale  abilitante  per
          l'accesso  all'insegnamento,  limitatamente  alle  relative
          classi di concorso o di  abilitazione  per  le  quali  sono
          stati ammessi. 
              22. In attesa dell'adozione del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  di  cui
          agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"  della
          Corte dei conti) e 9, comma 3,  ai  fini  dell'abilitazione
          per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
          i   settori    scientifico    disciplinari    di    scienze
          dell'educazione  della  tabella  11  sono   integrati   dai
          settori: M-PED/01 e M-PED/02. 
              23. Sino alla  predisposizione  degli  elenchi  di  cui
          all'articolo 12, le universita' o le istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale  e  coreutica  stipulano  le
          convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con  le
          istituzioni    scolastiche    del     sistema     nazionale
          dell'istruzione,  d'intesa  con   gli   Uffici   scolastici
          regionali competenti, che esercitano altresi' attivita'  di
          vigilanza sulle attivita' di tirocinio. 
              24. (comma non  ammesso  al  "Visto"  della  Corte  dei
          conti). 
              25. Per la formazione  degli  insegnanti  delle  scuole
          della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti  nelle
          Province autonome di Trento  e  Bolzano,  delle  scuole  in
          lingua slovena e delle scuole  delle  localita'  ladine  si
          provvede  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,    previa    intesa
          rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la  Regione
          Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di  Trento
          e  Bolzano  al  fine  dell'adattamento  delle  disposizioni
          contenute nel presente decreto alle particolari  situazioni
          linguistiche  e  nel  rispetto   degli   accordi   con   le
          universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati. 
              26.  Con  specifiche  disposizioni   si   provvede   ad
          assicurare il coordinamento tra le  disposizioni  contenute
          nel presente decreto e le  eventuali  successive  modifiche
          riguardanti la disciplina vigente relativa al  reclutamento
          del personale docente, agli ordinamenti  scolastici  ed  al
          sistema universitario  e  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica. 
              27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici  di
          ateneo alle disposizioni del presente decreto  in  modo  da
          assicurare che i relativi corsi siano  attivati  a  partire
          dall'anno accademico 2011/2012. 
              27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al  termine
          dei percorsi di cui  al  presente  decreto  non  consentono
          l'inserimento  nelle  graduatorie  a  esaurimento,  di  cui
          all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione  alla
          II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo
          5 del decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  13
          giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o
          ambito   disciplinare,   e   costituiscono   requisito   di
          ammissione  alle  procedure  concorsuali  per   titoli   ed
          esami.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  416,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2008): 
              " 416. Nelle more del complessivo processo  di  riforma
          della formazione iniziale e del reclutamento  dei  docenti,
          anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni  di
          personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
          disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
          che  determinano   la   formazione   di   precariato,   con
          regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
          e dal Ministro dell'universita' e della  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione,   previo    parere    delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni, decorso il  quale  il  provvedimento
          puo' essere comunque adottato, e'  definita  la  disciplina
          dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
          dell'attivita'  procedurale   per   il   reclutamento   del
          personale  docente,  attraverso  concorsi   ordinari,   con
          cadenza biennale, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente  per  il  reclutamento  del  personale
          docente,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e fermo restando il vigente regime  autorizzatorio
          delle assunzioni. E'  comunque  fatta  salva  la  validita'
          delle graduatorie  di  cui  all'  articolo  1,  comma  605,
          lettera c), della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.  Sono
          abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  e
          il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.".