Art. 2 
 
 
        Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010 
 
  1. All'articolo 5: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il numero complessivo dei posti annualmente  disponibili  per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla  base  del  fabbisogno  di
personale docente abilitato nelle scuole  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione."; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "2-bis. Ai fini della determinazione del  fabbisogno  di  cui  al
comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: 
      a) della programmazione regionale degli organici deliberata  ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
      b) del contingente di personale docente assunto con contratto a
tempo determinato su posti  disponibili  ma  non  vacanti,  nell'anno
scolastico precedente. 
    2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e'
maggiorato nel limite  del  30  per  cento  per  la  copertura  delle
esigenze delle scuole  paritarie  e  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale delle regioni. 
    2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui  al  comma  1  si
tiene conto altresi' dell'offerta  formativa  degli  atenei  e  degli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.". 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo del'articolo  5  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          n. 249 del 2010, come modificato dal presente  decreto,  si
          vedano le note all'articolo 1.