Art. 2 
 
 
               Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V. 
 
  1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta  formativa
e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell'Invalsi, che  ne  assume  il  coordinamento
funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo. 
  2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al  comma
1 ai direttori generali degli  uffici  scolastici  regionali  per  la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi  dell'articolo  25  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  3. Con la direttiva di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro,  con  periodicita'
almeno  triennale,   individua   le   priorita'   strategiche   della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni  di  coordinamento  svolte  dall'Invalsi,
nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di    autovalutazione.     La     definizione     delle     modalita'
tecnico-scientifiche della valutazione rimane  in  capo  all'Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale. 
  4.  Con  riferimento  al  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale previsto  dal  Capo  III  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi  di
cui all'articolo  22  di  detto  decreto  legislativo,  le  priorita'
strategiche e le modalita' di valutazione ai  sensi  dell'articolo  6
sono  definite  secondo  i  principi  del  presente  regolamento  dal
Ministro  con  linee  guida  adottate  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, previo concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la  presiede,
dal  presidente  dell'Indire  e  dal   dirigente   tecnico   di   cui
all'articolo 5, comma 3. Ai  componenti  della  conferenza  non  sono
corrisposti  compensi  o  gettoni  di  presenza;  ai  rimborsi  spese
l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.  La  conferenza
adotta,  su  proposta  dell'Invalsi,  i  protocolli  di  valutazione,
nonche' il programma delle visite di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), e formula proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 286  del
          2004, si vedano le note alle premesse. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche. 
              1.    Nell'ambito    dell'amministrazione    scolastica
          periferica e' istituita la  qualifica  dirigenziale  per  i
          capi di istituto preposti alle istituzioni  scolastiche  ed
          educative  alle  quali  e'  stata  attribuita  personalita'
          giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della  legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. I dirigenti  scolastici  sono  inquadrati  in
          ruoli di dimensione regionale e  rispondono,  agli  effetti
          dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati
          tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
          delle verifiche effettuate  da  un  nucleo  di  valutazione
          istituito presso  l'amministrazione  scolastica  regionale,
          presieduto da un dirigente e composto da esperti anche  non
          appartenenti all'amministrazione stessa. 
              2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico,
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia  e   della   personalita'   giuridica   a   norma
          dell'articolo 21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  salvaguardando,
          per  quanto  possibile,  la  titolarita'  della   sede   di
          servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territori, definendone i criteri; stabilisce  le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'articolo  29.
          In  tale  ultimo  caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini
          giuridici dalla prima applicazione degli  inquadramenti  di
          cui  al  comma  7  ed  ai  fini  economici  dalla  data  di
          assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.». 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
          n. 53), e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          novembre 2005, n. 257, S.O. 
              Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si vedano le note alle premesse. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 7. Competenze del MURST. 
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977,  n.  951,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
          31  maggio  1995,  n.   233;   all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
          11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 e successive modificazioni, sono determinati con  unica
          autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad  apposito  fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati dal MURST, istituito nello stato  di  previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fondo  affluiscono,  a
          partire dal 1°  gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
          1994,  n.  506  ,  nonche'  altri  contributi   e   risorse
          finanziarie che saranno stabilite per  legge  in  relazione
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di  fisica  nucleare
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto  nazionale  per  la  ricerca  scientifica   e
          tecnologica sulla montagna.  Il  fondo  e'  determinato  ai
          sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  lettera  d),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni  e
          integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168  ,  e'  soppresso.  Sono  fatti
          salvi le deliberazioni e gli  atti  adottati  dal  predetto
          organo fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a) ...; 
              b) nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              c) ...; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2
          le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              e) ...; 
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
              i) l'articolo 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9  maggio  1989,
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997.».