Art. 2 
 
 
                Modifiche all'articolo 3 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1.  Possono  presentare  domanda,
redatta secondo il modello di cui  all'Allegato  A,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  regolamento,  per   accedere   alla
ripartizione della quota dell'otto per mille di cui  all'articolo  1,
le pubbliche  amministrazioni,  le  persone  giuridiche  e  gli  enti
pubblici e privati. Sono in  ogni  caso  esclusi  i  soggetti  aventi
finalita' di lucro. 
  2. Per  l'ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i
richiedenti diversi dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni  sociali  ,  nonche',  nei
casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
    b) non  essere  incorsi  nella  revoca,  totale  o  parziale,  di
conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni; 
    c) agire in base a uno Statuto che  comprenda  tra  le  finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
    d) essere costituiti ed effettivamente  operanti  da  almeno  tre
anni; 
    e) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la
riabilitazione; 
    f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della  gestione
dell'intervento in possesso dei  titoli  di  studio  e  professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
    g) avere le  capacita'  finanziarie  di  cui  alla  dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario; 
    h) non avere riportato  condanna,  ancorche'  non  definitiva,  o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la
riabilitazione. 
  3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono   essere   posseduti   dal   legale   rappresentante,    dagli
amministratori   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento. 
  4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a
norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  rispettivamente:  quanto  alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h)  con  dichiarazione  del  legale
rappresentante,  da   cui   risultino   anche   i   requisiti   degli
amministratori, la composizione degli organi della persona  giuridica
o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato  in  copia;  quanto
alla  lettera   g)   con   dichiarazione   documentata   del   legale
rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.  Il  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f)  ed  h)  con  propria  dichiarazione.  Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento. 
  5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al  comma  2  devono  essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda  di
cui all'articolo 6, comma 2, allegando le  dichiarazioni  di  cui  al
comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme  allo
schema di cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
mancante o incompleta.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R.  n.
          76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 3. (Requisiti soggettivi) - 1. Possono presentare
          domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato  A,
          che costituisce parte integrante del presente  regolamento,
          per accedere alla ripartizione della  quota  dell'otto  per
          mille di cui all'art. 1, le pubbliche  amministrazioni,  le
          persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.  Sono  in
          ogni caso esclusi i soggetti aventi finalita' di lucro. 
              2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui  al  comma
          1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni  e
          dagli  enti  pubblici,   devono   comprovare   i   seguenti
          requisiti: 
              a) essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al
          pagamento delle imposte, delle tasse e delle  assicurazioni
          sociali  ,  nonche',  nei  casi   previsti   dalla   legge,
          all'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
              b) non essere incorsi nella revoca, totale o  parziale,
          di conferimenti  di  quote  dell'otto  per  mille,  di  cui
          all'art. 8-bis, negli ultimi cinque anni; 
              c) agire in base a uno statuto  che  comprenda  tra  le
          finalita' istituzionali anche interventi dei tipi  indicati
          all'art. 2; 
              d) essere  costituiti  ed  effettivamente  operanti  da
          almeno tre anni; 
              e) non essere stati dichiarati  falliti  o  insolventi,
          salva la riabilitazione; 
              f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della
          gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e
          professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
              g)  avere  le  capacita'  finanziarie   di   cui   alla
          dichiarazione rilasciata da Istituto bancario; 
              h)  non  avere  riportato   condanna,   ancorche'   non
          definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
          non colposi, salva la riabilitazione. 
              3. I requisiti soggettivi, di cui al comma  2,  lettere
          a),  e)  ed  h),  devono  essere   posseduti   dal   legale
          rappresentante, dagli  amministratori  e  dal  responsabile
          tecnico della gestione dell'intervento. 
              4. I requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  sono
          comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f)
          ed h) con dichiarazione del legale rappresentante,  da  cui
          risultino  anche  i  requisiti  degli  amministratori,   la
          composizione  degli  organi  della  persona   giuridica   o
          dell'ente e le finalita' dello statuto allegato  in  copia;
          quanto alla lettera g) con  dichiarazione  documentata  del
          legale rappresentante relativa alle capacita'  finanziarie.
          Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve
          comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h)
          con   propria   dichiarazione.   Le   dichiarazioni   sopra
          specificate sono redatte a norma dell'art. 38  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          secondo  i  moduli  1  e  2  di  cui  all'Allegato  A   che
          costituisce parte integrante del presente regolamento. 
              5. Tutti i requisiti  soggettivi  di  cui  al  comma  2
          devono  essere  posseduti  e  comprovati   all'atto   della
          presentazione della domanda di cui  all'art.  6,  comma  2,
          allegando le dichiarazioni di cui al comma  4.  La  domanda
          non puo' essere accolta, se non e' conforme allo schema  di
          cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
          mancante o incompleta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 38, 46  e  47  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              «Art. 38. (Modalita' di invio  e  sottoscrizione  delle
          istanze). -  1.Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82. 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo». 
              «Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».