Art. 5 
 
 
                Modifiche all'articolo 6 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda). - 1. Le domande
devono essere redatte in bollo, salvo i casi  di  esenzione  previsti
dalle vigenti  disposizioni,  in  conformita'  al  modello  riportato
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  Le  domande  devono  indicare  il   soggetto   richiedente,
l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo
richiesto e il responsabile tecnico della  gestione  dell'intervento.
Alle  domande  devono  essere  allegate  la  documentazione  di   cui
all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di  cui  all'articolo
4, comma 2. 
  2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui  al  comma  1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo  raccomandata
o attraverso l'uso di  posta  elettronica  certificata  ovvero  delle
altre modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal  timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art.  6-bis  (Cause  di  esclusione).  -  1.  Sono   escluse   dal
procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: 
    a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; 
    b) relative a interventi non rientranti nelle  categorie  di  cui
all'articolo 2, comma 1; 
    c) sprovviste  dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e  della
relativa documentazione probatoria, come  stabilito  all'articolo  3,
comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato n. 76  del
          1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 6. (Modalita' di presentazione della domanda).  -
          1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i  casi
          di  esenzione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,   in
          conformita'  al  modello  riportato  nell'Allegato  A,  che
          costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.  Le
          domande   devono   indicare   il   soggetto    richiedente,
          l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo  del
          contributo  richiesto  e  il  responsabile  tecnico   della
          gestione  dell'intervento.  Alle  domande   devono   essere
          allegate la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, e la
          relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 2. 
              2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al
          comma 1, devono essere presentate entro e non oltre  il  30
          settembre di ogni anno alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso  di  posta
          elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui
          all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  A
          tale fine fa fede la data  risultante  dal  timbro  apposto
          sulla domanda dall'ufficio postale di  partenza  ovvero  la
          prova  dell'inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata o dell'invio in via  telematica.  Le  pubbliche
          amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e
          seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
              - Si riporta il testo degli artt. 65 e 72 del D.lgs.  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 65.  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti  di  cui  all'art.  64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. abrogato 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente:« 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per
          via telematica sono valide  se  effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82.» 
              «Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico  di
          connettivita'). -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si
          intende per: 
              a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  "interoperabilita'  di  base":  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) "cooperazione applicativa":  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi».