Art. 7 
 
 
                Modifiche all'articolo 8 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per
mille di: 
    a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; 
    b)  indicare  le  modalita'  da   seguire   per   il   versamento
dell'importo; 
    c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai  lavori  oggetto
del finanziamento nei casi  previsti  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2.  La  documentazione  completa  deve  essere  inviata   a   mezzo
raccomandata o attraverso  l'uso  di  posta  elettronica  certificata
ovvero delle altre modalita'  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  deve  pervenire  entro  sei  mesi
dalla ricezione della richiesta  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto
sulla domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la  prova
dell'inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata   o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. I fondi dell'otto per mille sono erogati  ai  destinatari  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne  da'  comunicazione  ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi  5
e 6. 
  4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta
l'intera somma. In caso di  importo  superiore  a  30  mila  euro, e'
corrisposto un importo pari a 30 mila  euro  ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di  30  mila  euro.  La  restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia  eseguito  lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione  sugli  interventi
realizzati,   accompagnata   dalla   documentazione   probatoria    e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. 
  5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,  entro  il  31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento
delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri.  Per  le  attivita'  di  monitoraggio  degli
interventi,  di  verifica  dell'andamento  e  della  conclusione  dei
progetti la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una  per  ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento  del  Segretario
generale,  composte  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni  di   presidente,   da   sei
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e  da  sei
rappresentanti dell'amministrazione statale competente  per  materia.
Possono essere nominati componenti supplenti  per  ogni  titolare.  I
componenti delle Commissioni tecniche  di  monitoraggio  non  possono
essere  contemporaneamente  membri  delle  Commissioni  tecniche   di
valutazione di cui all'articolo  5,  comma  2.  Le  Commissioni  sono
validamente costituite con la presenza di  almeno  il  rappresentante
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  rappresentante
dell'amministrazione   statale   competente   per   materia   e    un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente  comma,  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese. Dal  funzionamento  delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Entro centottanta giorni, decorrenti  dal  termine  previsto  di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione  tecnica  di
cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata  dai  beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi  realizzati,  che  ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali  voci  di  spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di  beni  culturali
immobili ovvero per le opere  relative  a  interventi  per  calamita'
naturali la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato  di
collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di  regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  annualmente
al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e  sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato d.P.R.  n.
          76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 8. (Erogazione dei fondi) - 1. La Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei
          fondi dell'otto per mille di: 
              a) confermare con  dichiarazioni  rese  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  il  possesso  dei
          requisiti soggettivi di cui all'art.  3,  comma  2,  ovvero
          indicare le variazioni intervenute; 
              b) indicare le modalita' da seguire per  il  versamento
          dell'importo; 
              c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori
          oggetto del finanziamento nei casi  previsti  dall'art.  21
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. La documentazione completa  deve  essere  inviata  a
          mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta  elettronica
          certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'art. 65
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  deve
          pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di
          cui al comma 1 del presente articolo.  Decorso  inutilmente
          tale termine il destinatario decade dal  beneficio.  A  tal
          fine fa fede la data risultante dal  timbro  apposto  sulla
          domanda dall'ufficio postale di partenza  ovvero  la  prova
          dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata
          o   dell'invio   in   via    telematica.    Le    pubbliche
          amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e
          seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              3.  I  fondi  dell'otto  per  mille  sono  erogati   ai
          destinatari dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
          che  ne  da'  comunicazione  ai  Ministeri  competenti  per
          materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4.  A  seguito  della  ricezione  della  documentazione
          indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari  a
          30 mila euro, e' corrisposta l'intera  somma.  In  caso  di
          importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo
          pari a 30 mila euro ovvero  alla  meta'  del  finanziamento
          concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma e'
          corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito  lavori
          di  importo  pari  ad  almeno  la  meta'  della  quota   di
          contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una
          relazione sugli interventi realizzati,  accompagnata  dalla
          documentazione   probatoria   e   fotografica   ovvero   da
          dichiarazioni  rese  dal  legale   rappresentante   e   dal
          responsabile tecnico secondo le  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta  dal
          responsabile del procedimento. 
              5. I soggetti destinatari  dei  contributi  presentano,
          entro il 31 maggio e il 30 novembre di  ciascun  anno,  una
          relazione sull'andamento delle attivita'  di  realizzazione
          dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Per le  attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi,  di
          verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di  quattro
          apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
          tipologia di intervento, istituite  con  provvedimento  del
          Segretario generale, composte da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di
          presidente,   da   sei   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  sei  rappresentanti
          dell'amministrazione  statale   competente   per   materia.
          Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni
          titolare.  I  componenti  delle  Commissioni  tecniche   di
          monitoraggio non possono essere  contemporaneamente  membri
          delle Commissioni tecniche di valutazione di  cui  all'art.
          5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite  con
          la presenza di almeno il  rappresentante  della  Presidenza
          del   Consiglio    dei    Ministri,    un    rappresentante
          dell'amministrazione statale competente per  materia  e  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              La partecipazione alle Commissioni, di cui al  presente
          comma, non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
          emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal  funzionamento
          delle medesime Commissioni  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di
          conclusione dell'intervento,  individuato  nella  relazione
          tecnica di cui all'art. 4, comma 2, deve essere  presentata
          dai  beneficiari  una  relazione  finale  analitica   sugli
          interventi realizzati, che  ne  indichi  il  costo  totale;
          suddiviso nelle principali voci di spesa,  accompagnata  da
          una dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  e  dal
          responsabile tecnico secondo le  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta  dal
          responsabile  del  procedimento.  Per  gli  interventi   di
          conservazione di beni  culturali  immobili  ovvero  per  le
          opere relative  a  interventi  per  calamita'  naturali  la
          relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo
          delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente
          normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di
          regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  riferisce
          annualmente  al  Parlamento   sull'erogazione   dei   fondi
          dell'anno  precedente  e  sulla  verifica   dei   risultati
          ottenuti mediante gli interventi finanziati.». 
              - Per il testo degli art.  46  e  47  del  Decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda  nelle
          note dell'art. 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  21  del  d.lgs.  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137). 
              «Art. 21. (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) la rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di
          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con
          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e
          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13; 
              e) il trasferimento  ad  altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
              - Per il testo degli artt. 65 e 72 del citato D.lgs. n.
          82 del 2005, si veda nelle note all'art. 5.