Art. 8 
 
 
              Modifiche all'articolo 8-bis del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8-bis  (Revoca  del  conferimento).  -  1.  La  revoca   del
contributo e' disposta con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri inderogabilmente nei casi di: 
    a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto  concreto
inizio  delle  attivita'  di   realizzazione   dell'intervento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; 
    b) mancata presentazione della relazione di cui  all'articolo  8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; 
    c) mancata  esecuzione  o  mancata  conclusione  dell'intervento,
regolarmente iniziato, entro  il  termine  indicato  nella  relazione
tecnica di cui all'Allegato B; 
    d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme
da quello approvato. 
  2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  possono
essere prorogati con richiesta  da  inoltrare  almeno  trenta  giorni
prima della scadenza dei  termini  stessi.  La  proroga,  fissata  in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento,
puo' essere concessa per non piu' di  tre  volte  e  per  un  periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo  non
imputabile al  beneficiario  e  debitamente  comprovato,  sentita  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  considerazione  della  parte  di
intervento realizzata, la  revoca,  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale  e  comunque  non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. 
  4. In caso di revoca,  l'importo  del  contributo  e'  versato  dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria  intestato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  fini  della  ripartizione
della quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta
gestione statale. Qualora  il  beneficiario  non  provveda  entro  il
termine di venti giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la  partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge  7  agosto
1990, n. 241.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato d.P.R.
          n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 8-bis. (Revoca del conferimento). - 1. La  revoca
          del contributo e' disposta con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di: 
              a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto
          concreto   inizio   delle   attivita'   di    realizzazione
          dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento
          di cui all'art. 8, comma 3; 
              b)  mancata  presentazione  della  relazione   di   cui
          all'art. 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine
          ivi indicato; 
              c)   mancata   esecuzione   o    mancata    conclusione
          dell'intervento, regolarmente iniziato,  entro  il  termine
          indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B; 
              d)  esecuzione  non  autorizzata   dell'intervento   in
          maniera difforme da quello approvato. 
              2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma
          1, possono essere  prorogati  con  richiesta  da  inoltrare
          almeno 30 giorni prima della scadenza dei  termini  stessi.
          La proroga, fissata  in  termini  brevi  e  ragionevoli  in
          relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa
          per non  piu'  di  tre  volte  e  per  un  periodo  massimo
          complessivo non superiore a tre anni, in  caso  di  ritardo
          non imputabile al beneficiario  e  debitamente  comprovato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 8, comma 5. 
              3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione  della
          parte di  intervento  realizzata,  la  revoca,  sentita  la
          Commissione di cui all'art. 8, comma 5, puo'  essere  anche
          parziale e comunque non  inferiore  al  30  per  cento  del
          finanziamento concesso. 
              4. In caso  di  revoca,  l'importo  del  contributo  e'
          versato dal beneficiario in  conto  entrata  sul  conto  di
          tesoreria  intestato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri ai fini della ripartizione della  quota  dell'otto
          per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta   gestione
          statale. Qualora il  beneficiario  non  provveda  entro  il
          termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione
          della revoca al versamento, si  applicano  le  disposizioni
          per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi
          dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  le
          disposizioni per la partecipazione al procedimento  di  cui
          al capo terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21-ter  della  legge  7
          agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 21-ter. (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.».