Art. 8 Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: «Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B; d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. 2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. 3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. 4. In caso di revoca, l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato d.P.R. n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8-bis. (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'art. 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all'art. 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B; d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. 2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, puo' essere concessa per non piu' di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'art. 8, comma 5. 3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'art. 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del finanziamento concesso. 4. In caso di revoca, l'importo del contributo e' versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241.». - Si riporta il testo dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 21-ter. (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.».