Art. 9 
 
 
              Modifiche all'articolo 8-ter del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei
risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi  che
siano  stati  finanziati  con  il  decreto  di  ripartizione  di  cui
all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte  non  modifichino
sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario.  Le  variazioni
che attengono  esclusivamente  all'esecuzione  dell'intervento  senza
comportare  alcuna  modifica  dell'oggetto   sono   autorizzate   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
Le richieste di variazione devono essere corredate dalle  conseguenti
modifiche alla relazione tecnica originaria. 
  2. In caso di esecuzione dell'intervento  in  maniera  difforme  da
quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma  1,  ove  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  lavori  eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in  parte,  perche'  necessari  e
urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento,  non  si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,  lettera  d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
essere autorizzato  l'utilizzo  di  risparmi  di  spesa  sulle  somme
assegnate per eseguire il completamento  dell'intervento  originario.
Qualora i  risparmi  realizzati  non  superino  il  dieci  per  cento
dell'importo  del  finanziamento,  l'autorizzazione   e'   data   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per  un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito  al  comma
5. 
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui  al
comma 2 sono comunicati al Parlamento  entro  i  successivi  sessanta
giorni. 
  5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non  utilizzati  o  non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata  sul  conto  di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per
essere  riassegnati  per  la  successiva  ripartizione  della   quota
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta   gestione
statale.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-ter del citato d.P.R.
          n. 76 del 1998, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento  e
          utilizzo delle economie di spesa). -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sono  autorizzate
          variazioni  dell'oggetto  di  interventi  che  siano  stati
          finanziati con il decreto di ripartizione di  cui  all'art.
          7, comma 2, ove  le  variazioni  proposte  non  modifichino
          sostanzialmente l'oggetto  dell'intervento  originario.  Le
          variazioni  che  attengono  esclusivamente   all'esecuzione
          dell'intervento   senza    comportare    alcuna    modifica
          dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal  dirigente
          all'uopo  delegato.  In  entrambi  i   casi   deve   essere
          previamente acquisita la valutazione  di  cui  all'art.  5,
          comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate
          dalle  conseguenti   modifiche   alla   relazione   tecnica
          originaria. 
              2. In caso di  esecuzione  dell'intervento  in  maniera
          difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di  cui
          al comma 1, ove con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili  in
          tutto o  in  parte,  perche'  necessari  e  urgenti  ovvero
          perche'  comunque  meritevoli  di  finanziamento,  non   si
          applica il disposto di cui all'art. 8-bis, comma 1, lettera
          d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi  di
          spesa sulle somme assegnate per eseguire  il  completamento
          dell'intervento originario. Qualora i  risparmi  realizzati
          non  superino  il  dieci   per   cento   dell'importo   del
          finanziamento,  l'autorizzazione  e'  data  dal  Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o  dal
          dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
          previamente acquisita la valutazione  di  cui  all'art.  5,
          comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati  dai
          beneficiari per un anno a  partire  dalla  conclusione  dei
          lavori. Scaduto tale termine,  le  relative  somme  saranno
          restituite secondo quanto stabilito al comma 5. 
              4. Le autorizzazioni di cui  ai  commi  1  e  3  ed  il
          decreto di cui al comma 2  sono  comunicati  al  Parlamento
          entro i successivi sessanta giorni. 
              5.  I  risparmi  di  spesa  sulle  somme  erogate,  non
          utilizzati o non autorizzati, devono  essere  riversati  in
          conto  entrata  sul  conto  di  tesoreria  intestato   alla
          Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   per   essere
          riassegnati per  la  successiva  ripartizione  della  quota
          dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta
          gestione statale.».