IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»  e,  in
particolare, l'articolo 21, disciplinante l'accesso  al  ruolo  degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  dell'8  febbraio  2006,
recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso  al  ruolo
degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
56 dell'8 marzo 2006; 
  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n.  2831
P - del 10 maggio 2013; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  svolgimento
del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per  l'accesso
alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendio  del  ruolo   degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendio del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  lett.  b),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal  presente
regolamento, indica le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso,  i
requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalita'
di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di  presentazione
delle domande al concorso medesimo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del   citato   decreto
          legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: 
                «Art. 21. (Nomina a vice ispettore antincendi). -  1.
          La nomina alla qualifica di vice  ispettore  antincendi  si
          consegue: 
                  a) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  pubblico   concorso,   per   esami,
          consistenti in  una  prova  scritta  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso  medesimo.  Un  sesto
          dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei  capi
          squadra e dei  capi  reparto  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio, per i quali si prescinde  dai  limiti  di
          eta'. I posti riservati non  coperti  sono  conferiti  agli
          altri concorrenti, seguendo l'ordine della  graduatoria  di
          merito; 
                  b) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative  in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e  del
          titolo di studio di cui all'articolo 22, comma  1,  lettera
          d). 
                2. E' ammesso a partecipare al  concorso  interno  di
          cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui
          al comma 1,  lettera  a),  il  personale  in  possesso  dei
          requisiti prescritti che, nell'ultimo  biennio,  non  abbia
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. 
                3. Per la formazione della graduatoria  del  concorso
          di cui al comma 1, lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
                4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   ammesso   ai   corsi
          conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
                5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vice
          ispettori antincendi, nell'ambito delle  vacanze  organiche
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo 23,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,  qualora   unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
          22, comma 1, e non  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 22, comma 4. 
                6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie
          di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo
          da attribuire a ciascuna categoria di titoli  e  i  criteri
          per la formazione della graduatoria finale.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994 n. 487 (Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco)  e'  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
                «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 21, comma 1,  del  decreto
          legislativo n.  217  del  2005,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.