Art. 3 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie, a scelta del candidato: a) elementi di costruzioni e disegno tecnico; b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale; c) elementi di elettronica e telecomunicazioni; d) elementi di meccanica; e) elementi di chimica. 3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa. 4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) matematica e fisica; b) chimica; c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario; e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso; g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio. 7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).