Art. 4 
 
 
                         Titoli di servizio 
 
  1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono: 
    a)  la  frequenza,  con  profitto,  di  corsi  di   aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione  e  di  durata   non
inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per  settimana  o
periodo di 36 ore, fino a punti 2,00; 
    b)  anzianita'  di  effettivo  servizio,   esclusa   l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione  al  concorso:  punti
1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00; 
    c) lodevole servizio prestato per almeno  un  anno  presso  altre
amministrazioni: punti 1,00. 
  2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del bando di indizione del concorso. 
  3. Ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e' il seguente: 
                «Art. 8. (Concorso per titoli ed  esami).  -  1.  Nei
          casi in cui  l'assunzione  a  determinati  profili  avvenga
          mediante concorso per titoli e per  esami,  la  valutazione
          dei  titoli,  previa   individuazione   dei   criteri,   e'
          effettuata dopo le prove scritte e  prima  che  si  proceda
          alla correzione dei relativi elaborati. 
                2.  Per  i  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un
          punteggio complessivo superiore a 10/30 o  equivalente;  il
          bando indica i titoli valutabili ed  il  punteggio  massimo
          agli stessi attribuibile singolarmente e per  categorie  di
          titoli. 
                3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
          previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 
                4. La votazione complessiva e'  determinata  sommando
          il voto conseguito nella valutazione  dei  titoli  al  voto
          complessivo riportato nelle prove d'esame.».