Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.  Essa  e'
presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di  componenti  esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a  quattro.
La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti  nelle
lingue straniere comprese nel programma di esame e da un  esperto  di
informatica. Ove  non  sia  disponibile  personale  in  servizio  nel
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori  e  dei  sostituiti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti  e  del  segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di  nomina  della  commissione
medesima o con successivo provvedimento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica  n.  487  del  1994  e'  il
          seguente: 
                «Art. 9. (Commissioni esaminatrici). - (Omissis). 
                4.  Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.».