Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e' il seguente: «Art. 9. (Commissioni esaminatrici). - (Omissis). 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».