Art. 6 
 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nella prova scritta e  nel  colloquio.  L'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine,  in  caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 3, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di  servizio
e della maggiore eta'. Con decreto  del  Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  e'
approvata la  graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati
vincitori  i  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria,   ivi
compresi  quelli  appartenenti  alle  categorie  riservatarie.  Detto
decreto e' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del
Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito  internet
www.vigilfuoco.it. 
  2. I concorrenti dichiarati vincitori  scelgono,  secondo  l'ordine
della graduatoria,  la  sede  di  assegnazione  tra  quelle  indicate
dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la
sede ove gia' prestano servizio. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  dell'articolo  21  del  citato  decreto
          legislativo n.  217  del  2005,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.