Art. 7 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 22 maggio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 
registro n. 4, Interno foglio n. 287 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  217  del
          2005, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  487  del  1994,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.