Art. 7 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2013 Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 registro n. 4, Interno foglio n. 287
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.