Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014
e 2015, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.