Art. 10 
 
Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n.  2173/2005
  del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un
  sistema di licenze FLEGT  per  le  importazioni  di  legname  nella
  Comunita'  europea,  e  del  regolamento  (UE)  n.   995/2010   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  che
  stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano  legno
  e prodotti da esso derivati 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle
competenze costituzionali delle regioni e con  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  e  del  Ministro  per  gli  affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze,  della  giustizia,  per
gli affari regionali e le autonomie e per la  coesione  territoriale,
acquisito il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari  e  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  2173/2005  del
Consiglio, del 20  dicembre  2005,  relativo  all'istituzione  di  un
sistema di licenze FLEGT  (Forest  Law  Enforcement,  Governance  and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e  del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo  forestale  dello  Stato,  quale
autorita'  nazionale  competente  designata  per  la  verifica  delle
licenze  FLEGT  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  2173/2005,  per
l'applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   995/2010   e   per   la
determinazione delle relative procedure amministrative e contabili; 
  b)  previsione,  in  deroga  ai  criteri  e  ai   limiti   previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino  ad  un  massimo  di  euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune
commercio della merce illegalmente  importata  o,  se  superiore,  al
valore della  merce  dichiarato;  previsione  delle  sanzioni  penali
dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre  anni  per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.  2173/2005  e
del regolamento (UE) n. 995/2010; 
  c) istituzione di un registro degli operatori, cosi' come  definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di
dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge  27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione  al
registro e delle sanzioni amministrative per  la  mancata  iscrizione
nonche' destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del  regolamento
(UE) n. 995/2010; 
  d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare  nell'attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010  e  le  associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al  fine
di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti  internet  delle
associazioni ambientaliste e di  categoria  interessate,  e  la  loro
consultazione da parte del pubblico interessato; 
  e) determinazione di una  tariffa  per  l'importazione  di  legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il  regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n.  2173/2005,  calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio  e  aggiornata  ogni  due
anni, e destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di  cui  all'articolo  5  del  medesimo
regolamento; 
  f)   destinazione   dei   proventi   derivanti    dalle    sanzioni
amministrative pecuniarie  previste  dal  decreto  legislativo  e  di
quelli derivanti dalla vendita mediante  asta  pubblica  della  merce
confiscata al miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle
attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)  n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. 
  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e'  tenuto  a  seguire  i  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.