Art. 12 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2011/61/UE sui gestori di fondi di  investimento  alternativi,  che
  modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti  (CE)
  n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica
le  direttive  2003/41/CE  e  2009/65/CE  e  i  regolamenti  (CE)  n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo  e'  tenuto  a  rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) apportare al  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della  direttiva  e  delle  relative
misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i poteri di  vigilanza  previsti  nella  direttiva  alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto  dagli  articoli  5  e  6  del
citato testo unico; 
  b) prevedere, in conformita' alla disciplina  della  direttiva,  le
necessarie modifiche alle norme del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che  una  societa'
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai  sensi
della direttiva, nonche' possa istituire e gestire  fondi  comuni  di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari
e che una societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e  gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni  e
nei limiti previsti dalla direttiva; 
  c) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998  concernenti  la
libera prestazione dei servizi e la liberta'  di  stabilimento  delle
societa' di gestione di fondi  comuni  di  investimento  alternativi,
anche al fine di garantire che una  societa'  di  gestione  di  fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia  sia  tenuta  a
rispettare  le  norme  italiane  in  materia  di  costituzione  e  di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che  la
prestazione in Italia  dei  servizi  da  parte  di  succursali  delle
societa' di gestione di  fondi  comuni  di  investimento  alternativi
avvenga nel rispetto delle  regole  di  comportamento  stabilite  nel
citato testo unico; 
  d) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998  concernenti
l'attivita' di  depositaria  ai  sensi  della  direttiva  nonche'  in
materia di responsabilita'  della  depositaria  nei  confronti  della
societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo; 
  e) modificare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di  cui  al  decreto
legislativo n. 58  del  1998  al  fine  di  introdurre  gli  obblighi
relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di  controllo  in
societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di
fondi alternativi di investimento; 
  f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione  alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di  indagine  previsti
nella  direttiva,  secondo  i  criteri  e   le   modalita'   previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; 
  g) modificare, ove necessario, il citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e  degli
Stati extracomunitari; 
  h)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in   conformita'   alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le  norme  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti
l'offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti  a  Paesi
terzi; 
  i) attuare le misure  di  tutela  dell'investitore  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
dell'offerta delle quote o azioni di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi; 
  l) prevedere che, nel caso  di  commercializzazione  in  Italia  di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso  investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu'  rigorose
di quelle applicabili ai fondi  comuni  di  investimento  alternativi
commercializzati  presso  investitori  professionali,  al   fine   di
garantire un appropriato livello di protezione  dell'investitore,  in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva; 
  m) prevedere l'applicazione di sanzioni  amministrative  pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,  e  nei  limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
  n)  ridefinire,  secondo  i  criteri  sopra  indicati,   anche   la
disciplina degli organismi di investimento collettivo  del  risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento  e  il  regime  delle
riserve di attivita' per la gestione  collettiva  del  risparmio,  in
modo  da  garantire  il  corretto  e  integrale   recepimento   della
direttiva; 
  o) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo  1,  comma
1, le occorrenti  modificazioni  alla  normativa  vigente,  anche  di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
  p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.