Art. 2 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative  per  le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in  via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione  europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per
le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 33 della citata legge n.  234  del
          2012 cosi' recita: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.».