Art. 9 
 
Delega al Governo per il coordinamento della  disciplina  interna  in
  materia  di  imposta  sul   valore   aggiunto   con   l'ordinamento
  dell'Unione europea 
 
  1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE  e
alle  successive  direttive  di  modifica  della   stessa,   elencate
nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del  15
marzo 2011, recante  disposizioni  di  applicazione  della  direttiva
2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul   valore
aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore  aggiunto
e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,
comma 1. Limitatamente  alle  materie  trattate  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,  del  15  marzo  2011,  i
decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  anche  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle  contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; 
  b) prevedere la riformulazione delle norme che  necessitano  di  un
migliore coordinamento con la  normativa  dell'Unione  europea  nelle
materie trattate dal regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  282/2011,
tenuto conto della specificita'  delle  prestazioni  socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie  di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.
381, e dei loro consorzi,  sia  direttamente  che  in  esecuzione  di
contratti di appalto o convenzioni. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La direttiva 2011/61/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          1° luglio 2011, n. L 174. 
              - Il regolamento (CE)  1060/2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302. 
              - Il regolamento (UE)  1095/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331. 
              -  Il  testo  dell'art.  5,  dell'art.  6  e  dell'art.
          187-octies del decreto 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
          La vigilanza sulle attivita'  disciplinate  dalla  presente
          parte ha per obiettivi: 
              a)  la   salvaguardia   della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
              b) la tutela degli investitori; 
              c) la stabilita' e il buon  funzionamento  del  sistema
          finanziario; 
              d) la competitivita' del sistema finanziario; 
              e)   l'osservanza   delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  CONSOB  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
              a) i compiti  di  ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
              b) lo scambio di informazioni,  anche  con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  CONSOB  con  le
          modalita' da esse stabilite ed e' allegato  al  regolamento
          di cui all'art. 6, comma 2-bis». 
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza  regolamentare,   la   Banca
          d'Italia e la CONSOB osservano i seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la  Banca
          d'Italia e  la  CONSOB  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del rischio; 
              3) gli schemi-tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di OICR; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
                a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
                b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
                  3)  gli  obblighi  in  materia  di  gestione  degli
          ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a)   governo   societario,   requisiti   generali    di
          organizzazione,   sistemi    di    remunerazione    e    di
          incentivazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi. 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la CONSOB per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3,  per  gli  aspetti
          previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  CONSOB,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli OICR, le SGR, le  societa'  di  gestione
          armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari  finanziari
          iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106,  107  e
          113 del testo unico bancario, le societa' di  cui  all'art.
          18  del  testo  unico  bancario,  gli  istituti  di  moneta
          elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali  e
          i  loro  corrispondenti  uffici,  compresi  gli   organismi
          pubblici incaricati  di  gestire  il  debito  pubblico,  le
          banche  centrali  e  le  organizzazioni  sovranazionali   a
          carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che  aderiscono  all'organismo  di  compensazione  di  tali
          mercati,  quando  la  responsabilita'  del  buon  fine  dei
          contratti stipulati da dette imprese spetta  a  membri  che
          aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla CONSOB, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.». 
              «Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La  CONSOB
          vigila  sulla  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in
          attuazione della direttiva 2003/6/CE. 
              2.  La  CONSOB  compie   tutti   gli   atti   necessari
          all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
          al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
          dal presente decreto. 
              3. La CONSOB  puo'  nei  confronti  di  chiunque  possa
          essere informato sui fatti: 
              a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
          forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
              b) richiedere le  registrazioni  telefoniche  esistenti
          stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
              c) procedere ad audizione personale; 
              d) procedere al sequestro dei beni che possono  formare
          oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-sexies; 
              e) procedere ad ispezioni; 
              f)  procedere  a  perquisizioni   nei   modi   previsti
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e  dall'art.  52  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              4. La CONSOB puo' altresi': 
              a)  avvalersi  della  collaborazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25,
          comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed
          accedere al sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria
          secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e  3,  comma
          1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
              b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati
          relativi al traffico  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
              c) richiedere la comunicazione di dati personali  anche
          in deroga ai divieti di  cui  all'art.  25,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              d)  avvalersi,  ove  necessario,  dei  dati   contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art.  20,
          comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  secondo  le
          modalita' indicate dall'art. 3, comma 4,  lettera  b),  del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.  197,  nonche'
          acquisire anche mediante accesso diretto i  dati  contenuti
          nell'archivio indicato all'art.  13  del  decreto-legge  15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
              e) accedere direttamente, mediante apposita connessione
          telematica, ai dati contenuti  nella  Centrale  dei  rischi
          della  Banca  d'Italia,  di  cui  alla  deliberazione   del
          Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio
          del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          91 del 20 aprile 1994. 
              e-bis)  avvalersi,  ove  necessario,   anche   mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art.  7,  sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605. 
              5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e  f),  e  al
          comma 4, lettera b), sono esercitati previa  autorizzazione
          del procuratore della Repubblica. Detta  autorizzazione  e'
          necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui  al
          comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4,  lettera  c),  nei
          confronti di soggetti diversi dai soggetti  abilitati,  dai
          soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e  8,  e  dagli
          altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto. 
              6. Qualora sussistano elementi che  facciano  presumere
          l'esistenza di violazioni delle norme del presente  titolo,
          la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di  porre  termine
          alle relative condotte. 
              7. E' fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
              8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)  e
          f), e 12 viene redatto processo verbale dei  dati  e  delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti e delle dichiarazioni rese  dagli  interessati,  i
          quali sono invitati a firmare il processo verbale  e  hanno
          diritto di averne copia. 
              9. Quando si e' proceduto  a  sequestro  ai  sensi  del
          comma 3,  lettera  d),  gli  interessati  possono  proporre
          opposizione alla CONSOB. 
              10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento motivato emesso entro  il  trentesimo  giorno
          successivo alla sua proposizione. 
              11. I valori sequestrati devono essere restituiti  agli
          aventi diritto quando: 
              a) e' deceduto l'autore della violazione; 
              b) viene provato che  gli  aventi  diritto  sono  terzi
          estranei all'illecito; 
              c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non  e'
          notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della  legge
          24 novembre 1981, n. 689; 
              d) la sanzione amministrativa pecuniaria non  e'  stata
          applicata entro il termine di  due  anni  dall'accertamento
          della violazione. 
              12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
          4 la CONSOB puo' avvalersi della  Guardia  di  finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
              13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          acquisiti dalla Guardia di  finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal comma  12  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla CONSOB. 
              14. Il  provvedimento  della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB procede alla esazione delle  somme  dovute  in  base
          alle norme previste per  la  riscossione,  mediante  ruolo,
          delle entrate dello Stato, degli enti  territoriali,  degli
          enti pubblici e previdenziali. 
              15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita' professionale, il provvedimento  che  infligge
          la   sanzione   e'   trasmesso   al    competente    ordine
          professionale.».