La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72,  recante  misure
urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio  sanitario
nazionale, non convertite in legge. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Letta, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge  21 giugno  2013,  n.  69,  e'  stato
          pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
          generale - n. 144 del 21 giugno 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
          Ordinario alla pag. 95.