Art. 3 
 
 
        Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 
                       20 luglio 2012, n. 140 
 
  1. Dopo il capo V del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  20
luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti: 
  «Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali 
  Articolo 39-bis (Tipologia  di  attivita').  -  1.  Ai  fini  della
liquidazione di cui all'articolo 1,  le  attivita'  degli  Assistenti
sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate  nell'articolo  21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione
riportata nella tabella A -  Assistenti  Sociali:  Area  Relazionale,
Area Gruppi e Comunita',  Area  Didattico-Formativa,  Area  Studio  e
Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria  e  di  amministrazione  dei
servizi. 
  Articolo  39-ter  (Criteri  e  Parametri).  -  1.  Ai  fini   della
liquidazione del  compenso,  l'organo  giurisdizionale  tiene  conto,
orientativamente, per ciascuna attivita',  dell'importo  relativo  al
valore medio di  riferimento  dell'intervento  come  riportato  nella
Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la
forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio  medesimo
a quello della prestazione effettivamente svolta. 
  2. Per valore medio di riferimento dell'intervento  si  intende  la
quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,
complessivamente  considerata,  che  non  implica  la  soluzione   di
problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'. 
  3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato  o  ridotto,
anche derogando alle forbici  indicate  nella  tabella  allegata,  in
considerazione: 
  a) dell'importanza delle questioni  trattate,  tenuto  conto  degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale; 
  b) della  rilevanza  patrimoniale  dei  progetti  o  dei  programmi
indicati nella tabella A; 
  c) della complessita' della prestazione tenuto  conto  dell'impegno
profuso anche  in  termini  di  tempo  dedicato,  della  presenza  di
questioni tecniche  di  particolare  difficolta'  o  tenuita',  della
necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate; 
  d) dell'urgenza della prestazione; 
  e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie  omogenee
di soggetti, del cliente. 
  4.  Quando  l'attivita'  professionale  svolta  non   puo'   essere
ricondotta a una delle voci  di  cui  alla  tabella  B  -  Assistenti
Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e'
liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione  di  ora.
Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso  per  la  prima  vacazione  e'  di  euro  90,00;  per  le
successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3. 
  5. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  capo,  si
applica l'articolo 40. 
  Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari 
  Art. 39-quater (Tipologia di attivita' e parametri). - 1.  Ai  fini
della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita'  degli  attuari
iscritti  alla  sezione  A  dell'Albo  Nazionale  degli  Attuari   si
distingue in: attivita' riservate per legge; altre attivita'. 
  2. Le attivita' riservate per legge si distinguono in: 
  a) autorizzazione a esercitare l'attivita' assicurativa; 
  b) attivita' su incarico delle  imprese  che  esercitano  attivita'
assicurativa nei  rami  vita  e  responsabilita'  civile  di  auto  e
natanti; 
  c) attivita' per le societa' di revisione. 
  3. Ai fini della liquidazione delle attivita' di cui  al  comma  2,
l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente,  per  ciascuna
categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per
ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o  ridotto  fino
al 20 per cento in considerazione della  difficolta'  e  complessita'
della prestazione, dell'impegno richiesto  al  professionista  e  del
grado di responsabilita'  che  il  professionista  assume  anche  nei
confronti delle autorita' di controllo  e  di  sorveglianza  previste
dalla legge. 
  4. Rientrano tra le «altre attivita'» quelle elencate nella tabella
B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali  attivita',  l'organo
giurisdizionale  tiene  conto  orientativamente  del  compenso  medio
indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento  in
considerazione dei parametri di cui al comma 3. 
  5.  Quando  l'attivita'  professionale  svolta  non   puo'   essere
ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A -  Attuari  e  B  -
Attuari neppure in via analogica, il compenso e'  liquidato,  in  via
eccezionale, a vacazione. La vacazione e' di  un'ora  o  frazione  di
ora. Non possono essere liquidate piu'  di  otto  vacazioni  per  una
giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro  200,00
a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente  e'
derogabile. 
  Articolo 39-quinquies  (Attuari  junior).  -  1.  Il  compenso  per
l'attivita'  professionale  svolta  dall'iscritto  alla   sezione   B
dell'Albo Nazionale  degli  Attuari  e'  liquidato  a  vacazione.  La
vacazione e'  di  un'ora  o  frazione  di  ora.  Non  possono  essere
liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione
e' liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro  300,00.  Il
parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. 
  Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu' clienti).  -  1.  Per
l'Attuario  incaricato  nei  rami  vita  e  per   quello   incaricato
nell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  nel
caso in cui l'incarico sia conferito per  piu'  imprese  appartenenti
allo stesso Gruppo societario il  compenso  e'  di  regola  liquidato
sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al  venti
per cento limitatamente alle imprese controllate. 
  2. Nel caso vi sia un'organizzazione  interna  al  Gruppo  tale  da
consentire un impegno professionale inferiore  a  quello  normalmente
richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti  di  imprese
indipendenti, il compenso di cui  al  comma  1  e'  ridotto  fino  al
cinquanta per cento. 
  Articolo 39-septies (Rinvio). - 1.  Per  quanto  non  espressamente
previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».