Art. 3 Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti: «Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali Articolo 39-bis (Tipologia di attivita'). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attivita' degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunita', Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi. Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attivita', dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta. 2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'. 3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione: a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale; b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A; c) della complessita' della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficolta' o tenuita', della necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate; d) dell'urgenza della prestazione; e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente. 4. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione e' di euro 90,00; per le successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40. Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari Art. 39-quater (Tipologia di attivita' e parametri). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attivita' riservate per legge; altre attivita'. 2. Le attivita' riservate per legge si distinguono in: a) autorizzazione a esercitare l'attivita' assicurativa; b) attivita' su incarico delle imprese che esercitano attivita' assicurativa nei rami vita e responsabilita' civile di auto e natanti; c) attivita' per le societa' di revisione. 3. Ai fini della liquidazione delle attivita' di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficolta' e complessita' della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilita' che il professionista assume anche nei confronti delle autorita' di controllo e di sorveglianza previste dalla legge. 4. Rientrano tra le «altre attivita'» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita', l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3. 5. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso e' liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. Articolo 39-quinquies (Attuari junior). - 1. Il compenso per l'attivita' professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu' clienti). - 1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per piu' imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso e' di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate. 2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e' ridotto fino al cinquanta per cento. Articolo 39-septies (Rinvio). - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».