Art. 10 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.