Art. 10 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del  regolamento
  in  materia  di  trasferimento  di  diritti   e   razionalizzazione
  industriale 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari  di
una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento,
e gli importatori, titolari di una licenza di  cui  all'articolo  15,
paragrafo 3, del regolamento, che cedono  i  loro  diritti  ad  altri
produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di  notifica  di
cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro  a
150.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il  produttore
che  supera  i  livelli  di  produzione  consentiti  per  ragioni  di
razionalizzazione   industriale   senza   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, e'  punito  con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.