Art. 13 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonche' di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 6, comma 5, della citata legge n. 549 del 1993 cosi' recita: «Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2. 2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo. 3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso. 4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi. 5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse. (Omissis).». - La legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.