Art. 14 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del  regolamento
  in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che  non  adotta
le tecnologie disponibili e  le  migliori  pratiche  per  ridurre  al
minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure
adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  gestisce
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe
di calore o sistemi di  protezione  antincendio  contenenti  sostanze
controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento,  senza
adempiere agli obblighi di cui  all'articolo  23,  paragrafo  2,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  gestisce
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe
di calore o sistemi di  protezione  antincendio  contenenti  sostanze
controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento  e  che
non  tiene  il  registro  ovvero   riporta   informazioni   inesatte,
incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23,
paragrafo 3,  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle  more
della conclusione degli accordi di programma di cui  all'articolo  6,
comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come  modificata
dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le  attivita'  di  cui  al
comma 2, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'impresa  che  utilizza
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, come materia  prima  o  agente  di  fabbricazione  senza
adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre
al minimo le fughe o le emissioni di  sostanze  controllate  o  altre
misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  23,  paragrafo   5,   del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  6. Alla medesima sanzione amministrativa  di  cui  al  comma  4  e'
soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione  di  altri  prodotti
chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori  pratiche
per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate
o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo  6,  del
regolamento. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge n.
          549 del 1993, si veda nelle note all'articolo 13.