Art. 15 
 
        Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 
            del regolamento in materia di sostanze nuove 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed  esporta  sostanze
nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, e' punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.