Art. 16 
 
        Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 
        del regolamento in materia di comunicazione dei dati 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  omette  di
presentare,  nel  termine  stabilito,   la   comunicazione   di   cui
all'articolo  27  del  regolamento,  ovvero  la  presenta   in   modo
incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2,
3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.