Art. 18 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il potenziamento delle attivita' di controllo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.