Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 3 del regolamento.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
ulteriori definizioni: 
    a) 'impresa che  gestisce  apparecchiature  di  refrigerazione  e
condizionamento  d'aria  o  pompe  di  calore,  ovvero   sistemi   di
protezione antincendio che contengono sostanze controllate':  persona
fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o  dell'impianto
ovvero delegata  dal  proprietario  ad  assumere  la  responsabilita'
dell'esercizio   e   della   manutenzione   dell'apparecchiatura    o
dell'impianto; 
    b) 'contenitore': contenitore utilizzato per il  trasporto  o  lo
stoccaggio delle sostanze controllate; 
    c) 'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale  categoria
i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.