Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17  del
  regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato,  uso,
  importazione ed esportazione di sostanze controllate 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo  9
del  regolamento,  produce,  utilizza,  importa  o  esporta  sostanze
controllate, di cui all'articolo 3, punto  4),  del  regolamento,  e'
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino  a  120.000
euro.