Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5  del  regolamento
  in materia di immissione sul mercato  di  sostanze  controllate  in
  contenitori non riutilizzabili 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette sul mercato sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,
punto 4), del  regolamento,  in  contenitori  non  riutilizzabili  e'
punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino  a  150.000
euro.